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Ordinanza — n. 49069/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to manifestly unfounded generic charges and merit-based review of sentencing.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49069/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged a second-instance confirmation of a recidivism conviction, arguing for the exclusion of recidivism and the granting of generic mitigating circumstances. The court rejected these claims as manifestly unfounded and generic, noting that the lower court's reasoning on recidivism was congruous and the denial of mitigating circumstances was legally sound without requiring an exhaustive review of all favorable elements.

Regesto Legislator

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Art. 615 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: Appeals based on manifestly unfounded or generic charges, or those requiring a review of the merits of the judgment, must be declared inadmissible.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded charges generic legal censure recidivism conviction generic mitigating circumstances merit review prohibited court costs and fine recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 615 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane
Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NICOLOSI GIUSEPPE nato a CATANIA 11 11/09/1974 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; \ RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con l'impugnata sentenza, la Corte d'appello di Catania confermava la pronuncia emessa dal Tribunale di Catania in data 30/09/2015, con la quale Giuseppe NICOLOSI era stato condannato alla pena di un anno mesi uno giorni dieci di reclusione per il reato di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159/2011.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore di fiducia, deducendo violazione di legge e difetto di motivazione con riferimento alla mancata esclusione della recidiva ed alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso, proposto sulla base di censure manifestamente infondate ovvero generiche o non consentite, deve essere dichiarato inammissibile con ogni conseguenza di legge. 3.1. La Corte d'appello di Catania ha ritenuto sussistente la contestata recidiva, richiamando <i gravi precedenti penali> di cui il Nicolosi è gravato nonché <la particolare intensità del dolo>; il ricorrente si limita a riproporre la censura sollevata in atto di appello e risolta con motivazione che, sia pure stringata, risulta congrua ed adeguata, immune da censure. 3.2.

Manifestamente infondato e tendente a sottoporre a questa Corte valutazioni squisitamente di merito, ad essa sottratte, è infine pure il secondo motivo, con il quale il ricorrente afferma carente la motivazione con la quale gli sono state negate le circostanze attenuanti generiche: la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche è infatti giustificata da motivazione esente da manifesta illogicità, circostanza che rende la statuizione in parola insindacabile in sede di legittimità (Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi e altri, Rv. 242419), anche considerato il principio affermato da questa Corte secondo cui non è necessario che il giudice di merito, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche, prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone e altri, Rv. 249163;

Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.