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Ordinanza — n. 49063/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49063/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49063/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA MARCO nato a TRIGGIANO il 28/09/1981 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Con decreto reso in data 09/03/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Marco VACCA, volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare per motivi di salute ex art. 47 ter comma 1 lett c) 0.P., ovvero ex art. 47 comma 1 ter O.P. . Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, depositato il 27/03/2023, l'interessato personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento. Ha altresì proposto autonomo ricorso il difensore del condannato, avv.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49063/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Con decreto reso in data 09/03/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Marco VACCA, volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare per motivi di salute ex art. 47 ter comma 1 lett c) 0.P., ovvero ex art. 47 comma 1 ter O.P. . Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, depositato il 27/03/2023, l'interessato personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento. Ha altresì proposto autonomo ricorso il difensore del condannato, avv.

Parole chiave

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procedimento in contumacia assenza prolungata all'estero domanda d'asilo tardiva ammissione all'avvocatura permesso di dimora scaduto inosservanza del termine

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VACCA MARCO nato a TRIGGIANO il 28/09/1981 avverso l'ordinanza del 09/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIdato avviso alle parti• udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Con decreto reso in data 09/03/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Bari dichiarava inammissibile l'istanza avanzata da Marco VACCA, volta ad ottenere l'affidamento in prova al servizio sociale o la detenzione domiciliare per motivi di salute ex art. 47 ter comma 1 lett c) 0.P., ovvero ex art. 47 comma 1 ter O.P. . Avverso tale ordinanza ha proposto tempestivo ricorso per cassazione, depositato il 27/03/2023, l'interessato personalmente, chiedendo l'annullamento del provvedimento. Ha altresì proposto autonomo ricorso il difensore del condannato, avv.

Alessandra De Filippis, con atto depositato presso la Cancelleria del Tribunale di Sorveglianza di Bari il 27/04/2023. Il ricorso può essere trattato nelle forme «de plano», ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. — come modificato dalla legge n. 103 del 2017 —, trattandosi di impugnazione che deve essere dichiarata inammissibile sotto un duplice profilo. E' inammissibile il ricorso proposto personalmente dal condannato, per difetto di legittimazione, in violazione dell'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. Con riferimento all'impugnazione proposta dal difensore, la stessa è inammissibile in quanto tardiva: come risulta dallo stesso atto difensivo l'ordinanza impugnata è stata notificata al difensore (oltre che all'interessato) in data 24/03/2023, mentre il ricorso è stato proposto in data 27/04/2023, ovvero oltre i quindici giorni previsti dalla legge (art. 585, comma 1, lett. a, c.p.p.) per i provvedimenti in camera di consiglio.

All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sentenza n. 186 del 2000), anche la condanna al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Cos