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Ordinanza — n. 49062/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49062/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49062/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con l'impugnata ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 30/01/2023, emessa a seguito di udienza partecipata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha disposto che "nella sentenza n. 691/22 emessa il 20/10/2022, nella motivazione, nella parte in cui è indicato il termine per il deposito della sentenza, la locuzione "nel termine di giorni 90" deve essere sostituita con quella "nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 544 c.p.p.". La Corte di Sassari ha deciso con l'impugnata ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen., richiamando il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Cass. 7980 del 1.2.2017 rv 269375);

Regesto Legislator

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art. 130 cod. proc. pen, articolo 544 c.p, art. 130 comma 1 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49062/2023 — snpen · Corte di Cassazione: L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.

Parole chiave

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correzione di errore materiale revisione di una decisione modifica della sentenza coefficiente correttore modifica di misure cautelari modifica della curatela

Disposizioni normative citate

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art. 130 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen.
articolo 544 c.p
691/22 emessa il 20/10/2022, nella motivazione, nella parte in cui è indicato il termine per il deposito della sentenza, la locuzione "nel termine di giorni 90" deve essere sostituita con quella "nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 544 c.p.p.".
art. 130 comma 1 cod. proc. pen
Con l'impugnata ordinanza ex art. 130 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANENTI OVIDIO nato a NUORO il 11/11/1966 avverso l'ordinanza del 30/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di SASSARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen. del 30/01/2023, emessa a seguito di udienza partecipata, la Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha disposto che "nella sentenza n. 691/22 emessa il 20/10/2022, nella motivazione, nella parte in cui è indicato il termine per il deposito della sentenza, la locuzione "nel termine di giorni 90" deve essere sostituita con quella "nel termine di cui al comma 2 dell'articolo 544 c.p.p.". La Corte di Sassari ha deciso con l'impugnata ordinanza ex art. 130 cod. proc. pen., richiamando il principio della prevalenza del dispositivo sulla motivazione (Cass. 7980 del 1.2.2017 rv 269375);

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione Ovidio MANENTI per il tramite del difensore di fiducia, che ha articolato i seguenti motivi di ricorso: violazione di lege e vizio di motivazione in relazione alla composizione del collegio: era stata eccepita l'incompatibilità del presidente del collegio, che, come Presidente del Tribunale nell'ambito dello stesso procedimento, aveva deciso un'istanza cautelare; - la correzione dell'errore materiale doveva essere disposta dalla Corte di Cassazione ex art. 130 comma 1 cod. proc. pen., ssendo stato presentato ricorso per cassazione dalla difesa dell'imputato; - vizio di motivazione: in realtà non c'era contrasto tra dispositivo e motivazione, dal momento che, in motivazione (pag. 12), i Giudici avevano indicato in novanta i giorni per il deposito della sentenza, e che la dizione <motivazione nei termini>, contenuta nel dispositivo, doveva essere intesa come: motivazione nel termine di novanta giorni, come esplicitato in motivazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. L'esame del ricorso nel merito è precluso dal rilievo preliminare assorbente della sopraggiunta carenza di interesse del ricorrente a coltivare l'impugnazione, che ne determina l'inammissibilità, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc pen.

2. Va infatti osservato che il termine per impugnare la sentenza non è stato modificato (ed è ormai decorso), e che il diritto all'impugnazione è stato tempestivamente esercitato nei termini (il 05/12/2022) dalla difesa di Ovidio Manenti, di talchè detto diritto può dirsi consumato.Lp,C.

3. Alla declaratoria di inammissibilità non seguono ulteriori statuizioni, giacché il venir meno dell'interesse alla decisione, sopraggiunto alla proposizione del ricorso per cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza e non implica, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento né di sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende (Sez. 1, n. 11302 del 19/09/2017, Rezmuves, Rv. 272308; Sez. 6, n. 19209 del 31/01/2013, Scaricaciottoli, Rv. 256225; Sez. 3, n. 8025 del 25/01/2012, Oliverio, Rv. 252910). PQM Dichiara inammissibile il ricorso per carenza d'interess