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Ordinanza — n. 49061/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49061/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49061/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTO CLAUDIO nato il 06/08/1971 avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da Claudio MAROTTO, rideterminava la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano in data 16/10/2009 e dalla Corte di Appello di Milano in data 19/02/2015 (aventi ad oggetto il medesimo reato di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nello stesso arco temporale) nella misura di sette anni e sette mesi di reclusione ed C 37.000 di multa, rigettando nel resto l'istanza per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra gli ulteriori reati oggetto della richiesta, aventi ad oggetti violazioni di natura diversa (due aggressioni a pubblici ufficiali, maturati peraltro in contesti diversi, maltrattamenti e incendio); letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione e si ribadiscono gli argomenti sviluppati a sostegno dell'istanza originaria; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici e di merito, tendenti, nella sostanza, ad una integrale rilettura, in senso favorevole all'interessato, degli elementi emersi dal procedimento; rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni; rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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art. 671 c.p, art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49061/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 671 c.p.p. da Claudio MAROTTO, rideterminava la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano in data 16/10/2009 e dalla Corte di Appello di Milano in data 19/02/2015 (aventi ad oggetto il medesimo reato di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nello stesso arco temporale) nella misura di sette anni e sette mesi di reclusione ed C 37.000 di multa, rigettando nel resto l'istanza per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra gli ulteriori reati oggetto della richiesta, aventi ad oggetti violazioni di natura diversa (due aggressioni a pubblici ufficiali, maturati peraltro in contesti diversi, maltrattamenti e incendio); letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione e si ribadiscono gli argomenti sviluppati a sostegno dell'istanza originaria; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici e di merito, tendenti, nella sostanza, ad una integrale rilettura, in senso favorevole all'interessato, degli elementi emersi dal procedimento; rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni; rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivi di cassazione sanzioni pecuniarie modalità di calcolo dell'ammenda motivazione inadeguata delle censure costituzionali pluralità di motivazioni sostituzione dei motivi

Disposizioni normative citate

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art. 671 c.p
Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p.
art. 616 c.p
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTO CLAUDIO nato il 06/08/1971 avverso l'ordinanza del 19/04/2023 del GIP TRIBUNALE di BERGAMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

Vista l'ordinanza indicata in epigrafe, che, in parziale accoglimento dell'istanza di applicazione della continuazione in sede esecutiva proposta ex art. 671 c.p.p. da Claudio MAROTTO, rideterminava la pena inflitta per i reati giudicati con le sentenze del Tribunale di Milano in data 16/10/2009 e dalla Corte di Appello di Milano in data 19/02/2015 (aventi ad oggetto il medesimo reato di spaccio di sostanze stupefacenti commessi nello stesso arco temporale) nella misura di sette anni e sette mesi di reclusione ed C 37.000 di multa, rigettando nel resto l'istanza per la ritenuta carenza di elementi indicativi della sussistenza dell'invocata identità del disegno criminoso tra gli ulteriori reati oggetto della richiesta, aventi ad oggetti violazioni di natura diversa (due aggressioni a pubblici ufficiali, maturati peraltro in contesti diversi, maltrattamenti e incendio); letto il ricorso, con cui si denunciano violazione di legge e vizio di motivazione e si ribadiscono gli argomenti sviluppati a sostegno dell'istanza originaria; ritenuta l'inammissibilità dell'impugnazione, perché basata su motivi aspecifici e di merito, tendenti, nella sostanza, ad una integrale rilettura, in senso favorevole all'interessato, degli elementi emersi dal procedimento; rilevato, in particolare, che il ricorrente non ha allegato alcun concreto elemento a sostegno della pretesa identità di disegno criminoso tra le diverse violazioni; rilevato che alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così d