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Ordinanza — n. 49058/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific legal grounds and repetition of prior arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49058/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it merely repeated arguments already addressed in the lower court's decision without providing new legal grounds. The detainee argued for compensation regarding detention conditions, but the trial court had already refuted claims based on available movement space and official reports. The court ruled that since the appeal offered no specific attack on the reasoning, it failed to meet the strict requirements for a cassation remedy.

Regesto Legislator

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Art. 35-ter Ord. pen.; Art. 616 c.p.p.: An appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it merely reiterates arguments already fully examined and refuted by the lower court without presenting specific new grounds for violation of law.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal repetition of arguments lack of specific grounds detention conditions cassation procedure caso di rigore riesame della rendita AI crisi degli alloggi

Disposizioni normative citate

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Art. 35-ter Ord. pen.
SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Rilevato in fatto e considerato in diritto Con ordinanza in data 16/03/2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 35 -ter Ord.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.
Art. 3 Convenzione EDU
SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Rilevato in fatto e considerato in diritto Con ordinanza in data 16/03/2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 35 -ter Ord.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-01
Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALI JABER AHMED nato il 27/04/1971 avverso l'ordinanza del 16/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;Rilevato in fatto e considerato in diritto Con ordinanza in data 16/03/2023, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo ex art. 35 -ter Ord. pen. proposto nell'interesse di AliiiìAhmed, avverso la decisione del Magistrato di sorveglianza di Agrigento in data 18/11/2022 che aveva parzialmente respinto l'istanza di rimedi risarcitori formulata in relazione alla condizione detentiva patita nella Casa circondariale di Agrigento.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore, deducendo, con un unico motivo di impugnazione la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorso è inammissibile. Preliminarmente va ricordato che, secondo quanto recentemente affermato dalle Sezioni unite della Corte di cassazione, nel caso in cui al detenuto sia assicurato, in cella collettiva, uno spazio minimo individuale inferiore a tre metri quadrati, vige una forte presunzione di violazione dell'art. 3, Convenzione EDU, che può essere superata ove ricorrano, congiuntamente, i fattori compensativi della breve durata della detenzione, delle dignitose condizioni carcerarie, della sufficiente libertà di movimento al di fuori della cella mediante lo svolgimento di adeguate attività (Sez.

U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-01). Viceversa, nel caso di disponibilità di uno spazio individuale compreso fra i tre e i quattro metri quadrati, i predetti fattori compensativi concorrono, unitamente ad altri di carattere negativo, alla valutazione unitaria delle condizioni complessive di detenzione (Sez. U, n. 6551 del 24/9/2020, dep. 2021, Rv. 280433-02). Tanto premesso, rileva il Collegio che l'ordinanza impugnata ha respinto il reclamo del detenuto osservando come taluni dei motivi dedotti a sostegno del reclamo fossero stati smentiti dal contenuto delle relazioni informative; per il resto che nei periodi oggetto della richiesta il detenuto avesse potuto disporre di uno spazio di movimento tale da compensare il disagio cagionato da profili accessori del regime intramurario.

A fronte di tale esaustiva motivazione, il ricorso, peraltro consentito soltanto per violazione di legge, si limita a reiterare pedissequamente le medesime argomentazioni già dedotte in sede di reclamo, senza peraltro aggredire il ragionamento posto alla base della decisione impugnata che alle relative doglianze ha comunque fornito risposta, donde la sostanziale aspecificità dell'odierna impugnazione. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente ai pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Co