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Ordinanza — n. 49056/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal against failure to return home, citing lack of subjective intent and valid prescription period.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49056/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Supreme Court declared Giuseppe Randazzo's appeal inadmissible regarding a failure to return home charge. The appellant argued for lack of subjective intent and attempted prescription, but the court found the lower court's factual reasoning logical and free from contradiction. Consequently, the appeal was rejected as a mere reiteration of facts without legal merit.

Regesto Legislator

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Art. 75 comma 1 d. Igs. n. 159/2011; Art. 161 comma 2 cod. proc. pen.: An appeal challenging a conviction for failure to return home is inadmissible if it merely contests factual motivation without legal grounds, and the prescription period remains valid if the crime occurred within the statutory timeframe.

Parole chiave

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failure to return home subjective intent prescription period inadmissible appeal Corte di Cassazione uso del telefono cellulare alla guida guida recidiva in stato di ebbrezza corrispondenza con il difensore

Disposizioni normative citate

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Art. 75 comma 1 d. Igs. n. 159/2011
Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, il 23/11/2022, ha confermato la decisione del 20 giugno 2022, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato Giuseppe RANDAZZO alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d.
Art. 161 comma 2 cod. proc. pen.
Il secondo motivo è manifestamente infondato: il reato è stato commesso in data 22/10/2018: allo stesso si applica il termine prescrizionale di anni 5, computato l'aumento di cui all'art. 161, comma 2 cod.
Art. 616 c.p.p.
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
art. 161, comma 2 cod. proc. pen
Il secondo motivo è manifestamente infondato: il reato è stato commesso in data 22/10/2018: allo stesso si applica il termine prescrizionale di anni 5, computato l'aumento di cui all'art. 161, comma 2 cod. proc. pen.
art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.

Giurisprudenza citata

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Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale
Va infine osservato che, a fronte di motivi manifestamente infondati, che precludono l'instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), l'intervenuto decorso della prescrizione successivamente alla sentenza di secondo grado è del tutto ininfluente.
Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186
616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RANDAZZO GIUSEPPE nato a VOGHERA il 15/03/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; RILEVATO IN FATTO E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, il 23/11/2022, ha confermato la decisione del 20 giugno 2022, con la quale il Tribunale della stessa sede aveva condannato Giuseppe RANDAZZO alla pena di quattro mesi di arresto per il reato di cui all'art. 75, comma 1, d. Igs. n. 159/2011, consistito nell'aver violato, in data 22 ottobre 2018, la prescrizione di rincasare entro le ore venti. La Corte di merito ha confutato il motivo di gravame dedotto in punto di sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, osservando che a nulla rilevasse la circostanza che l'imputato aveva telefonato ai Carabinieri, entro le ore 20, per comunicare dove si trovasse; quanto al trattamento sanzionatorio, i Giudici dell'appello hanno osservato che la pena inflitta era prossima ai minimi edittali ed era stata già ridotta per le concesse attenuanti generiche;

2. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso Giuseppe RANDAZZO, per il tramite del difensore, che ha dedotto, con due motivi, violazione di legge, rispettivamente, in ordine al tema della responsabilità, per difetto dell'elemento soggettivo e inoffensività della condotta, e a quello della mancata declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo si traduce in una mera contestazione, in punto di fatto, della motivazione addotta dalla Corte di merito; la Corte territoriale ha adeguatamente motivato, ricorrendo all'utilizzo di argomentazioni destinate a restare immuni da qualsivoglia stigma in sede di legittimità, in quanto scevre da profili di manifesta illogicità o contraddittorietà, oltre che coerenti con il contesto normativo di riferimento: l'imputato, a pochi minuti dalle ore 20,00 - orario entro il quale gli era prescritto di rincasare - si trovava in un Comune di verso da quello di residenza, in precarie condizioni per assunzione di alcool; la circostanza che il Randazzo avesse telefonato ai Carabinieri, cercando di farsi accompagnare nella sua abitazione, non elide la rilevanza penale del fatto.

A fronte di un apparato motivazionale congruente, logico e privo della pur minima forma di contraddittorietà, l'impugnazione non ha oltrepassato la soglia della mera critica reiterativa e versata in fatto, invocando sostanzialmente una nuova valutazione in fatto (operazione ovviamente non consentita in sede di legittimità). 3.2. Il secondo motivo è manifestamente infondato: il reato è stato commesso in data 22/10/2018: allo stesso si applica il termine prescrizionale di anni 5, computato l'aumento di cui all'art. 161, comma 2 cod. proc. pen. - l'ultimo evento interruttivo è costituito dalla sentenza di primo grado, pronunciata il 20/06/2022.

Alla data della pronuncia della sentenza d'appello, il 23/11/2022, il termine prescrizionale massimo non era quindi decorso. 3.3. Va infine osservato che, a fronte di motivi manifestamente infondati, che precludono l'instaurarsi di un corretto rapporto processuale avanti questa Corte (Sez. Un. 22.3.2005, n. 23428, Bracale), l'intervenuto decorso della prescrizione successivamente alla sentenza di secondo grado è del tutto ininfluente.

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 settembre 2023 Il Consigli