Cassation court dismisses appeal against surveillance court order denying home detention due to lack of positive prognostic elements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Cassation Court declared the appeal inadmissible, upholding the Taranto Surveillance Court's refusal of home detention for Christian Basile. The lower court denied the measure citing the gravity of the drug trafficking offense, recent commission date, lack of legitimate income, and family context as indicators of high recidivism risk. The Court ruled that the appeal failed because the appellant did not provide positive prognostic evidence to counter the social danger assessment, leaving the lower court's discretionary judgment unreviewable.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 640 c.p.p.; Art. 641 c.p.p.: For alternative measures to detention, mere absence of negative indicators is insufficient; positive prognostic elements demonstrating personal evolution and reduced recidivism risk are required, and the lower court's discretionary assessment remains unreviewable if logically motivated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BASILE CHRISTIAN nato a TARANTO il 25/06/1992 avverso l'ordinanza del 15/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 15/03/2023, il Tribunale di Sorveglianza di Taranto rigettava l'istanza di detenzione domiciliare avanzata da Christian BASILE, detenuto in espiazione della residua pena di due anni, otto mesi di reclusione in relazione alla condanna inflittagli con sentenza irrevocabile dal 18/10/2022 per il delitto di detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente, commesso in Taranto 1'11/03/2022. Rilevava il Collegio che ostava alla concessione della misura richiesta la gravità del fatto illecito commesso, la sua recente datazione, l'assenza di revisione critica e di una lecita fonte di guadagno, il contesto deviato della famiglia di origine, tutti elementi che depongono per la sussistenza di un rilevante pericolo di recidiva.
2. Avverso tale ordinanza, ha proposto ricorso per cassazione il prevenuto, per il tramite del difensore, per lamentare contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, non avendo il Tribunale considerato la relazione dell'UEPE di Taranto, da cui emergeva assenza di pericolosità sociale, non rappresentata da alcun organo di Polizia nonché l'assenza di rilevi di carattere negativo nel corso della misura degli arresti domiciliari (durata sei mesi).
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è basato su motivi manifestamente infondati. Va ricordato che, ai fini della concessione di una misura alternativa alla detenzione non è sufficiente l'assenza di indicazioni negative, ma occorre che risultino elementi positivi, che consentano un giudizio prognostico favorevole della prova (quanto in particolare all'affidamento in prova) e di prevenzione del pericolo di recidiva. Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, inoltre, il giudice, pur non potendo prescindere, nella valutazione dei presupposti per la concessione di una misura alternativa, dalla tipologia e gravità dei reati commessi, deve, però, avere soprattutto riguardo al comportamento e alla situazione del soggetto dopo i fatti per cui è stata inflitta la condanna in esecuzione, onde verificare concretamente se vi siano o meno i sintomi di una positiva evoluzione della sua personalità e condizioni che rendano possibile il reinserimento sociale attraverso la richiesta misura alternativa (vedi Sez. 1 n. 20469 del 23/04/2014, ricorrente Canterini, e Sez. 1, n. 17021 del 09/01/15, ricorrente Nucera).
Rientra nella discrezionalità del giudice di merito e non è censurabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata e rispondente ai canoni logici, il giudizio sull'idoneità o meno a raggiungere tale risultato finale, delle varie misure alternative (Sez. 1, n. 652 del 10/02/1992, Caroso, Rv. 189375).
2. Tanto considerato, il Tribunale ha dato conto delle ragioni per le quali ha ritenuto di escludere l'applicabilità della misura alternativa richiesta, con un discorso giustificativo privo di mende, correttamente incentrato sulla pericolosità sociale del ricorrente. In conclusione, la valutazione di merito condotta dal Tribunale di sorveglianza risulta sottratta a qualunque possibilità di sindacato in sede di legittimità, non facendo emergere alcun vizio motivazionale e profili di contrasto con il dato normativo.
3. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa d