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Ordinanza — n. 49050/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49050/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49050/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GIOVANNI nato a PALERMO il 03/04/1984 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI; E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe è stata respinta la richiesta con cui Giovanni LO PRESTI chiedeva l'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni un mese sei di reclusione, di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta del 24 dicembre 2020.

Regesto Legislator

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art. 616 c.p; Ordinanza — n. 49050/2023 — snpen · Corte di Cassazione: e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'asserita irreperibilità del condannato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

Parole chiave

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permesso di famiglia statuto di dimora rinnovo del permesso di dimora mutamento della residenza del minore domanda d'asilo di cittadino albanese asilo familiare per eritrei

Disposizioni normative citate

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art. 616 c.p
Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LO PRESTI GIOVANNI nato a PALERMO il 03/04/1984 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MICAELA SERENA CURAMI;

RITENUTO IN FATTO

E IN DIRITTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe è stata respinta la richiesta con cui Giovanni LO PRESTI chiedeva l'applicazione delle misure alternative dell'affidamento in prova al servizio sociale o, in subordine, della detenzione domiciliare in relazione alla pena di anni un mese sei di reclusione, di cui al provvedimento del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta del 24 dicembre 2020.

2. Avverso l'indicato provvedimento ricorre il condannato, a mezzo del difensore avv. Jacques Fosson, articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo si lamenta nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

e) cod. proc. pen. per contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in riferimento all'asserita irreperibilità del condannato. 2.2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia nullità dell'ordinanza ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett.

b) cod. proc. pen. per inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione all'interpretazione dell'art. 47 legge 354 del 1975.

3. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato. 3.1. Il provvedimento censurato evidenziava che il condannato aveva proposto, il 26 gennaio 2021, istanza di misure alternative ed eseguire presso l'abitazione di Nus fraz. La Plantas n. 16, allegando che lavorava presso un hotel del luogo; i carabinieri di Aosta, nel luglio 2022, accertavano che l'indirizzo indicato era coincidente con l'ubicazione dell'hotel ove Lo Presti aveva lavorato ed era disabitato ed in vendita da circa un anno e mezzo; contattato telefonicamente il condannato dichiarava di vivere in Svizzera e di rientrare ogni due settimane circa in Italia per visitare la figlia.

L'Uepe di Aosta, con relazione del 1° giugno 2022 riferiva di non essere riuscito a contattare Lo Presti, più volte cercato senza esito presso l'indirizzo di Nus fraz. La Plantas n. 16. 3.2. Ciò premesso, le doglianze avanzate in sede di ricorso sono manifestamente infondate perché prospettano enunciati ernneneutici in palese contrasto con la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 22442 del 17/01/2019, Falbo, Rv. 276191) secondo cui l'affidamento in prova al servizio sociale presuppone la continua reperibilità dell'interessato, sia prima dell'applicazione della misura alternativa alla detenzione che nel corso dell'esecuzione della stessa, atteso che soltanto così può valutarsi il comportamento e, segnatannente, l'osservanza delle prescrizioni: nel caso di specie lo stesso Lo Presti dichiarava, il 17/06/20222, ai CC di Aosta <di non avere dimora in Italia né un luogo presso cui potrebbe fruire di una misura alternativa>, di talchè le censure mosse dal ricorrente all'impugnato provvedimento si appalesano del tutto generiche ed aspecifiche. 3.3.

Va infine osservato come la pronuncia di questa Corte (sez 1, n. 53157 del 27/11/2018) richiamata dalla difesa in ricorso (pag.

5) a sostegno dei propri assunti, attiene a fattispecie affatto diversa da quella in esame (in particolare, avverso un'ordinanza che aveva accolto la domanda di affidamento in prova ai servizio sociale proposta dal condannato, aveva proposto ricorso per cassazione il Pubblico Ministero che osservava come il condannato non avesse risarcito i danni patrimoniali alle persone offese dei reati commessi; in quell'occasione questa Corte di legittimità ribadiva il principio per cui la mancata riparazione dei danno causato dai reato non può, di per sé, giustificare il diniego dell'affidamento in prova ai servizio sociale, atteso che la riparazione del danno rientra fra le prescrizioni applicabili al soggetto nei confronti del quale l'affidamento sia stato disposto; principio che, all'evidenza, non ha alcuna attinenza con il caso in esame).

4. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della