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Ordinanza — n. 49032/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49032/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49032/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICIS ALESSANDRO nato a CISTERNINO il 22/03/1979 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta a D'AMICIS ALESSANDRO per i delitti di lesioni lievissime e di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, segnatamente, una spranga di ferro (fatti commessi in Manduria in data 6 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

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art. 546 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 49032/2023 — snpen · Corte di Cassazione: di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta a D'AMICIS ALESSANDRO per i delitti di lesioni lievissime e di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, segnatamente, una spranga di ferro (fatti commessi in Manduria in data 6 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale violazioni della legge sulle armi crimine di aggressione oggetto pericoloso uso delittuoso di materie esplosive reati violenti

Disposizioni normative citate

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art. 546 cod. proc. pen
- che il proposto motivo, che lamenta il vizio violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'AMICIS ALESSANDRO nato a CISTERNINO il 22/03/1979 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna inflitta a D'AMICIS ALESSANDRO per i delitti di lesioni lievissime e di minaccia aggravata dall'uso di un'arma, segnatamente, una spranga di ferro (fatti commessi in Manduria in data 6 ottobre 2016); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che lamenta il vizio violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'art. 546 cod. proc. pen., è generico per aspecificità, giacché riproduce le doglianze articolate con i motivi di appello senza per nulla confrontarsi, men che meno in maniera critica, con l'ampia motivazione rassegnata nella sentenza impugnata (vedasi pagg. 1 e 2, in cui la Corte territoriale ha ritenuto le dichiarazioni rese dal teste a discarico molto generiche ed imprecise e le dichiarazioni dell'imputato contraddittorie rispetto a quanto raccontato dal teste a discarico e prive di conferma in alcuna delle prove acquisite), corretta in diritto e non manifestamente illogica su tutte le questioni prospettate con il gravame, limitandosi a censurare, in maniera generalissima, l'omesso esame di risultanze processuali, in maniera non consentita (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013, dep. 2014, Rv. 258962, secondo cui è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere este