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Ordinanza — n. 49019/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49019/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49019/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBRICI FRANCO nato a BERGAMO il 02/08/1948 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che ALBRICI FRANCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 9 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta documentale), riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari (fatto commesso in Brescia in data 17 febbraio 2015);

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49019/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta documentale), riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari (fatto commesso in Brescia in data 17 febbraio 2015);

Parole chiave

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bancarotta fraudolenta irregolarità finanziarie lotta contro la frode documenti bancari omissione della contabilità truffa in materia di credito
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALBRICI FRANCO nato a BERGAMO il 02/08/1948 avverso la sentenza del 09/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che ALBRICI FRANCO ricorre per cassazione, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Brescia in data 9 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per il delitto di cui all'art. 216, comma 1, n. 2, R.D. 267/1942 (bancarotta fraudolenta documentale), riducendo la durata delle pene accessorie fallimentari (fatto commesso in Brescia in data 17 febbraio 2015);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di qualificazione giuridica del fatto (sotto il profilo della mancata derubricazione del delitto contestato e ritenuto in quello di bancarotta semplice documentale), non è consentito in questa sede, giacché, pur sotto l'egida formale dei vizi di cui all'art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e), cod. proc. pen., deduce mere doglianze in fatto, dirette a suggerire una rivalutazione delle prove, pur a fronte di un loro doppio conforme apprezzamento di merito, in assenza di specifica e documentata (in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione) allegazione di individuati, inopinabili e decisivi fraintendimenti delle prove medesime; lo stesso è, oltretutto generico, in quanto meramente riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dai giudici di merito (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata in cui la Corte ha ritenuto che l'imputato, omettendo ogni più elementare attività di controllo della stessa esistenza delle scritture contabili ed evitando di istituirne di nuove per il periodo della sua amministrazione, di poi mutando il nome della società e trasferendone la sede in un luogo fittizio, ha posto in essere una condotta pienamente consapevole volta a consentire la dispersione delle tracce della società e la totale sparizione e sottrazione di ogni libro e scrittura della società in pregiudizio del ceto creditorio, che si è visto privare della stessa possibilità di individuare i beni e l'attivo della società e, conseguentemente, di trovare un qualche ristoro alle proprie pretese); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigli