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Ordinanza — n. 49017/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49017/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49017/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONE STEFANO nato a LOCRI il 17/09/1992 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SCIPIONE STEFANO limitatamente al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Locri il 10 luglio 2011), con rideterminazione della pena;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 49017/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Locri il 10 luglio 2011), con rideterminazione della pena;

Parole chiave

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uso di false generalità identificazione credibile false dichiarazioni senza giuramento denuncia mendace identità dei fatti confessione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SCIPIONE STEFANO nato a LOCRI il 17/09/1992 avverso la sentenza del 07/02/2023 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di Appello di Reggio Calabria ha confermato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di SCIPIONE STEFANO limitatamente al delitto di cui agli artt. 495 e 99, comma 4, cod. pen. (fatto commesso in Locri il 10 luglio 2011), con rideterminazione della pena;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione della contestata e ritenuta recidiva, è generico e manifestamente infondato, perché formulato senza alcun confronto, men che meno, critico con il tenore della sentenza impugnata (vedasi pag. 5), che, avendo dato conto di come i precedenti definitivi per furto e ricettazione gravanti sull'imputato palesassero una peculiare ed allarmante sua inclinazione a delinquere, di modo che il fatto di reato oggetto di scrutinio, anche per la sua gravità, era espressivo della già registrata pericolosità sociale del prevenuto, ha dimostrato di essersi fedelmente attenuta all'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Rv. 251690); -che la censura relativa alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondata, in quanto, tenuto conto della recidiva ex art. 99, comma 4, cod. pen., il reato verrà a prescriversi il 19/03/2028 (pena edittale: anni 6; aumentata di due terzi ex art. 99, comma 4 e 157 cod. pen.: anni 10; aumentata di due terzi ex art. 161, comma 2, cod. pen. = 19 marzo 2028); - che il secondo motivo, che denuncia il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, atteso che, come risulta dal certificato del casellario giudiziale dell'imputato, la sospensione condizionale della pena gli è stata già concessa a due volte: per il delitto di cui agli artt. 110, 624 e 625, comma 1, nn. 2, 5 e 7 cod. pen. con sentenza del GUP Tribunale per i minorenni di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile il 10 luglio 2009, e per il delitto di cui agli artt. 110 e 648, comma 1, cod. pen. con sentenza della Corte di Appello per i minorenni di Reggio Calabria, divenuta irrevocabile in data 6 febbraio 2010; - che la censura in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche non è consentita in questa sede in quanto inedita, posto che non risulta che il deducente avesse formulato specifica doglianza al riguardo con il gravame, di modo che, trattandosi di questione che involge profili di merito non può essere dedotta per la prima volta nel giudizio di legittimità, stante il combinato disposto degli artt. 606, comma 3, e 609, comma 2, cod. proc. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il