Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 49009/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49009/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 49009/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLETTI LUCA nato a GAVARDO il 12/12/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a BERTOLETTI LUCA per il delitto di cui agli artt. 61 n.1, 582, 583, comma 1, n. 1 e 576 cod. pen. (fatto commesso in Salò il 28 luglio 2016 in danno di Muscato Riccardo); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 49009/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
lesioni personali lesione alla spalla tentate lesioni personali gravi infortunio bagattellare reati violenti aggressione fisica
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BERTOLETTI LUCA nato a GAVARDO il 12/12/1983 avverso la sentenza del 23/11/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a BERTOLETTI LUCA per il delitto di cui agli artt. 61 n.1, 582, 583, comma 1, n. 1 e 576 cod. pen. (fatto commesso in Salò il 28 luglio 2016 in danno di Muscato Riccardo); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, che denuncia violazione degli artt. 192, 194 e 533 cod. proc. pen. e vizio di motivazione, è affidato a doglianze generiche, poiché meramente riproduttive di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha specificamente e congruamente motivato in ordine al giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni rese dai testi Dolci Valter e Giacoboni Daniela, senza che con tali ragioni le doglianze in disamina si siano criticamente confrontate), ed unicamente dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici, inopinabili e decisivi travisamenti di emergenze processuali (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), pur in presenza di un apparato giustificativo della decisione, desunto dalle conformi sentenze di merito nel loro reciproco integrarsi (Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Rv. 257595), che non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres