Sentenza — n. 49004/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAo la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIGOLINI MICHELE nato a FIDENZA il 03/09/1967 avverso la sentenza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; • E CONSIDERATO IN DIR:ETTO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Piacenza ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza di condanna, anche agli effetti civili, di RIGOLINI MICHELE per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in Castell'Arquato il 1 giugno 2019 in danno di Bersani Giuseppe; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con il secondo motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l'Avvocato Romina Cattivelli, procuratore speciale della persona offesa Bersani Giuseppe, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avvocato Giandanese Nigra, procuratore speciale dell'imputato Rigolini Michele, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante in data 1 giugno 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 612 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49004/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RIGOLINI MICHELE nato a FIDENZA il 03/09/1967 avverso la sentenza del 24/01/2023 del TRIBUNALE di PIACENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; •
RITENUTO IN FATTO
E CONSIDERATO IN DIR:ETTO - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Piacenza ha confermato la sentenza del Giudice di Pace di Piacenza di condanna, anche agli effetti civili, di RIGOLINI MICHELE per il delitto di cui all'art. 612 cod. pen., commesso in Castell'Arquato il 1 giugno 2019 in danno di Bersani Giuseppe; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando due motivi; - che, con il secondo motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l'Avvocato Romina Cattivelli, procuratore speciale della persona offesa Bersani Giuseppe, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avvocato Giandanese Nigra, procuratore speciale dell'imputato Rigolini Michele, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Piacenza Levante in data 1 giugno 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui la remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato estinto è per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore