Sentenza — n. 49002/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARUANA SERAFINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 26/11/1951 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a CARUANA SERAFINO GIUSEPPE per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Gioiosa Marea in data 30 luglio 2015 in danno di Furnari Salvatore Andrea; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, con il proposto motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l'Avvocato Gaetano Cirella, procuratore speciale della persona offesa Furnari Salvatore Andrea, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avvocato Giosuè Giardina, procuratore speciale dell'imputato Caruana Serafino Giuseppe, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea in data 3 maggio 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 582 cod. pen, art. 340 cod. proc. pen; Sentenza — n. 49002/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CARUANA SERAFINO GIUSEPPE nato a PALERMO il 26/11/1951 avverso la sentenza del 20/12/2022 del TRIBUNALE di PATTIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
- che, con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Patti ha confermato la condanna inflitta, anche agli effetti civili, a CARUANA SERAFINO GIUSEPPE per il delitto di cui all'art. 582 cod. pen., commesso in Gioiosa Marea in data 30 luglio 2015 in danno di Furnari Salvatore Andrea; - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che, con il proposto motivo, è stato dedotto che, pendente il termine per proporre ricorso per cassazione, l'Avvocato Gaetano Cirella, procuratore speciale della persona offesa Furnari Salvatore Andrea, ha rimesso la querela presentata nei confronti dell'imputato, con contestuale accettazione della stessa da parte dell'Avvocato Giosuè Giardina, procuratore speciale dell'imputato Caruana Serafino Giuseppe, come da verbale redatto dai Carabinieri della Stazione di Gioiosa Marea in data 3 maggio 2023; - che va fatta applicazione del principio di diritto secondo cui «La remissione di querela, intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata, determina l'estinzione del reato che prevale su eventuali cause di inammissibilità e va rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto» (Sez.
U, n. 24246 del 25/02/2004, Rv. 227681); - che non sono riscontrabili, nella decisione impugnata, elementi di giudizio idonei a riconoscere la prova evidente dell'innocenza dell'imputato, né, in generale, l'incontrovertibile insussistenza del fatto; - che la remissione e l'accettazione sono state ritualmente effettuate; - che, pertanto, si deve far luogo all'annullamento della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione del reato; - che, in mancanza di deroga pattizia, le spese processuali sono da porre a carico del querelato, come per legge (art. 340 cod. proc. pen.).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per remissione di querela. Condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere e