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Ordinanza — n. 48999/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for inadmissibility due to late submission of defense memorandum.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48999/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the defense filed a supplementary memorandum on November 10, 2023, which was deemed tardy. The appellant, Roberta Pratico, challenged a second-instance judgment regarding her conviction for fraudulent bankruptcy, arguing against the denial of a suspended sentence. The court ruled that the appeal was untimely under established case law, resulting in the dismissal of the request and an order to pay court costs.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; The right to file a supplementary memorandum in cassation appeals is subject to strict time limits, and failure to comply renders the appeal inadmissible.

Parole chiave

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tardiness of memorandum inadmissibility of appeal suspended sentence request procedural deadline Cassazione ordinanza bancarotta fraudolenta abbandono del procedimento per truffa colpa del patrocinatore

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015
Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv.
Sez. U, Sentenza n. 22533 del 25/01/2018
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PRATICO ROBERTA nato a PRAIA A MARE il 16/04/1981 avverso la sentenza del 07/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che con l'impugnata sentenza la Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei confronti di PRATICO' ROBERTA per i delitti di bancarotta fraudolenta documentale e patrimoniale, con l'aggravante di cui all'art. 219, comma 2, n. 1, R.D. 267/1942, riconoscendole le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e rideterminando la pena (fatto commesso in Paola in data 5 maggio 2015); - che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputata, a mezzo del difensore, articolando un solo motivo; - che in data 10 novembre 2023, quindi tardivamente (cfr. Sez. 3, n. 50200 del 28/04/2015, Rv. 265935), è stata depositata memoria a firma del difensore della ricorrente;

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, in punto di diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, è manifestamente infondato, avuto riguardo al pacifico principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, fermo l'obbligo del giudice d'appello di motivare circa il mancato esercizio del potere-dovere di applicazione di detto beneficio in presenza delle condizioni che ne consentono il riconoscimento, l'imputato non può dolersi, con ricorso per cassazione, della sua mancata concessione, qualora non ne abbia fatto richiesta nel corso del giudizio di merito. (Sez.

U, Sentenza n. 22533 del 25/1.0/2018, dep. 2019, Rv. 275376), come nel caso che occupa, in cui, nei motivi di appello, la richiesta della sospensione condizionale della pena non era stata articolata, se non in maniera del tutto generica (vedasi pag. 4 dell'atto di appello), cosicché la Corte territoriale non era tenuta a motivare in maniera approfondita (vedasi pag. 5 della sentenza impugnata in cui la Corte territoriale ha ritenuto che la pluralità dei fatti di bancarotta accertati ostava alla concessione dei benefici di legge); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il