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Ordinanza — n. 48996/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible request regarding generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48996/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared Chen Suzhen's appeal inadmissible for failing to meet procedural requirements. The appellant argued for a new evaluation of evidence regarding her legal responsibility and requested the application of generic mitigating circumstances under Article 62-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the arguments were merely generic repetitions of lower court findings and lacked the specific, decisive errors required for cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 62-bis c.p.: A cassation appeal alleging a defect in reasoning must be specific and not merely generic, while the denial of generic mitigating circumstances is valid if the lower court provides a congruent reference to the decisive elements of the case.

Parole chiave

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generic grounds appeal generic mitigating circumstances Article 62-bis Penal Code defect in reasoning Cassation inadmissibility contraffazione di merci difesa contro le pratiche commerciali illecite difetto della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 62-bis c.p.
art. 62-bis cod. pen
art. 62-bis cod. pen., oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHEN SUZHEN nato il 11/03/1969 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILAN() dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CHEN SUZHEN propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano in data 21 marzo 2023, che ha confermato la condanna inflittale per il delitto di cui agli artt. 110 e 474, comma 2, cod. pen. (fatto commesso in Busnago in data 23 marzo 2023);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di responsabilità dell'imputata, è generico e non consentito in questa, posto che riproduce pedissequamente i rilievi di gravame al riguardo articolati, ancorché adeguatamente vagliati e correttamente disattesi nella sentenza impugnata (cfr., in particolare, pagg. 2 e 3 della sentenza, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che gli argomenti svolti dalla difesa non consentissero affatto di ritenere che l'unico soggetto deputato all'amministrazione dell'attività commerciale fosse Xia Zhongtai, essendo rimasto altrimenti documentalmente provato che la Chen fosse la rappresentante legale della società sin dal 2011, mentre il figlio era stato assunto solo nel 2015; ed, inoltre, che la temporanea assenza dell'imputata dal punto vendita al momento della perquisizione non consentisse di ritenere che ella fosse inconsapevole della contraffazione dei profumi ivi esposti, posto che l'elevato quantitativo di merce contraffatta presente sugli scaffali e l'assenza di autorizzazione alla vendita dei prodotti da parte dei titolari dei marchi erano circostanze tali da non potere essere ignorate dall'appellante, titolare del negozio, che era certamente nelle condizioni di esercitare il proprio potere di controllo su un'impresa di così piccole dimensioni), e, contrapponendo un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito nelle loro conformi decisioni, chiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture del fatto, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, invece, quivi preclusa, in assenza di allegazione di specifici, inopinabili e decisivi loro fraintendimenti; - che il secondo motivo, con il quale si contesta il diniego delle circostanze generiche attenuanti ex art. art. 62-bis cod. pen., oltre che replicare senza alcun elemento di effettiva novità i rilievi articolati con i motivi di gravame, pur correttamente e congruamente disattesi dal giudice di appello (cfr. pag. 4 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha escluso l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche alla luce dell'assenza di qualsiasi segnale di resipiscenza mostrato dall'imputata, tenuto conto che dagli atti risultava che presso l'esercizio commerciale da lei gestito era stato effettuato un sequestro di analoghi prodotti contraffatti anche qualche mese prima dei fatti oggetto di giudizio), prospetta questione non consentita nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondata, tenuto conto della consolidata giurisprudenza di legittimità, secondo cui, nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nel caso che occupa; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 n