Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48989/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48989/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48989/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGARI BERNARDINO nato a GUBBIO il 16/07/1968 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA; - che VERGARI BERNARDINO propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 16 frt~g 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'articolo 216, comma 1, n. 2 L.F. (fatto commesso in Perugia in data 20 aprile 2010, data e luogo della sentenza dichiarativa di fallimento);

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48989/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 223, comma 1, in relazione all'articolo 216, comma 1, n. 2 L.F. (fatto commesso in Perugia in data 20 aprile 2010, data e luogo della sentenza dichiarativa di fallimento);

Parole chiave

Generato dall'IA
bancarotta fraudolenta documenti bancari irregolarità finanziarie falsità in documenti omissione della contabilità reato economico
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VERGARI BERNARDINO nato a GUBBIO il 16/07/1968 avverso la sentenza del 16/01/2023 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che VERGARI BERNARDINO propone ricorso per cassazione,affidato a tre motivi, avverso la sentenza della Corte di Appello di Perugia in data 16 frt~g 2023, che ha confermato la condanna inflittagli per il delitto di cui all'art. 223, comma 1, in relazione all'articolo 216, comma 1, n. 2 L.F. (fatto commesso in Perugia in data 20 aprile 2010, data e luogo della sentenza dichiarativa di fallimento);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il primo motivo, che eccepisce l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione, è manifestamente infondato, posto che la stessa è maturata il 20 giugno 2023 (al termine massimo di prescrizione di anni 12 e mesi 6 dalla commissione del fatto, dovendosi aggiungere: 118 giorni di sospensione del relativo corso, dal 9/07/2019 al 07/11/2019 per l'adesione del difensore dell'imputato all'astensione, indetta dall'OUA, dalla celebrazione delle udienze, e ulteriori 122 giorni di sospensione, in ragione di due rinvii intervenuti nel corso del dibattimento di primo grado per impedimento del difensore dal 18/05/2021 al 21/06/2021 e dal 21/06/2021 al 20/09/2021), quindi, dopo la pronuncia della sentenza di appello, di modo che la stessa non rileva per effetto dell'inammissibilità dei successivi motivi (Sez.

U, n. 32 del 22/11/2000, Rv. 217266); - che il secondo ed il terzo motivo, che denunciano il vizio di violazione di legge e di motivazione, non sono consentiti in questa sede in quanto, contrapponendosi un alternativo apprezzamento delle prove alla valutazione operatane dai giudici di merito di entrambi i gradi nelle loro conformi decisioni, si richiede a questa Corte di prendere posizione tra le diverse letture dei fatti, mediante la diretta esibizione di elementi di prova che si pretendono evidenti e dimostrativi del vizio di errato loro apprezzamento: operazione, di certo, quivi preclusa, tanto più in presenza di un apparato motivazionale (quale quello osteso a pag. 8 della sentenza impugnata, in cui la Corte territoriale ha ritenuto che l'imputato avesse coscienl:emente occultato o distrutto parte della contabilità al fine di rendere difficoltoso o impossibile l'accertamento di condotte di distrazione e, quindi, al chiaro fine di occultare parte dell'attivo e di arrecare pregiudizio ai creditori i quali anche su quelle somme avrebbero potuto soddisfarsi), che, nel suo complesso, non si espone a rilievi di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794); - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estens