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Ordinanza — n. 48986/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as execution court retains competence for new penalty substitution under art. 20-bis.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48986/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and fines. The appellant argued for the application of a new penalty substitution law, but the court held that the execution judge retains competence to evaluate the merits of such substitution. Consequently, the appeal was rejected because the execution court must decide on the specific application of the new provisions.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. 150/2022; The execution judge retains competence to evaluate the merits of substituting a custodial sentence with those under Art. 20-bis of the Penal Code, rendering a cassation appeal on this point inadmissible.

Parole chiave

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execution judge competence penalty substitution ius superveniens application custodial sentence replacement cassation appeal inadmissibility timore di persecuzione attenuazione della pena azione civile

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. 150/2022
Art. 20-bis cod. pen.
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente chiede l'applicazione dello ius superveniens in relazione all'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, al di là della pendenza o meno, nel momento dell'entrata in vigore del d.
Art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196
Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo.
art. 20-bis cod. pen
- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente chiede l'applicazione dello ius superveniens in relazione all'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, al di là della pendenza o meno, nel momento dell'entrata in vigore del d.
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Testo completo

ente rre2:€ ,H'tà e ORDINANZA cr. a rv,:rrri .-: 52 sul ricorso proposto da: CECERE FRANCESCO nato a FOGGIA il 28/12/199:3 avverso la sentenza del 08/11/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

- che CECERE FRANCESCO propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, avverso la sentenza della Corte di Appello di Bari in data 8 novembre 2022, che ha parzialmente riformato la sentenza di condanna pronunciata nei suoi confronti per i delitti di cui agli artt. 612- bis, commi 1, 2 e 3, cod. pen. e 581 cod. pen., riconoscendogli le circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza sulla contestata aggravante e rideterminando la pena (fatti commessi in Foggia in epoca compresa tra il mese di settembre ed il 13 ottobre 2015);

CONSIDERATO IN DIRITTO

- che il proposto motivo, con il quale il ricorrente chiede l'applicazione dello ius superveniens in relazione all'introduzione dell'art. 20-bis cod. pen., è inammissibile, in quanto, al di là della pendenza o meno, nel momento dell'entrata in vigore del d. Igs. 150/2022, del procedimento davanti alla Corte di Cassazione (visto che il ricorso per cassazione è stato presentato posteriormente al 30 dicembre 2022, ossia il 14 marzo 2023), va, comunque, mantenuta ferma, ai sensi dell'art. 95 del decreto citato, la competenza del giudice dell'esecuzione, in quanto vengono in rilievo valutazioni di merito circa la possibilità o meno di sostituire la pena detentiva con quelle indicate dall'art. 20 bis cod. pen.; - ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende e che, in ragione della peculiarità della materia nonché dei rapporti tra le parti, è d'obbligo disporre - ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 -, in caso di diffusione del presente provvedimento, l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo;

P. Q. IM. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in caso di diffusione del presente provvedimento, va effettuato l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti del processo. Così deciso il 22 novembre 2023 Il consigliere estensore Il Pre,