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Ordinanza — n. 48984/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48984/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48984/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURKA3 LEONARD nato a VALONA( ALBANIA) il 02/04/1979 DURKA3 VLADIMIR nato a VALONA( ALBANIA) il 23/07/1974 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48984/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo i ricorso inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvi- sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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gravi addebiti penali difetto di motivazione altri capi d'accusa circostanza attenuante allegazione motivata onere della prova
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DURKA3 LEONARD nato a VALONA( ALBANIA) il 02/04/1979 DURKA3 VLADIMIR nato a VALONA( ALBANIA) il 23/07/1974 avverso la sentenza del 28/04/2022 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.DURKAJ Leonard e DURKAJ Vladimir ricorrono avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Bologna che li aveva condannati alla pena di giustizia in relazione al reato di importazione in concorso dall'Olanda di sostanza stupefacente del tipo cocaina, di cui era sequestrato un quantitativo di circa un chilo- grammo 2. I ricorrenti deducono violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'af- fermazione di responsabilità nei loro confronti, assumendo l'insufficienza del patrimonio indiziario a loro carico 3.

Ebbene, ritiene il collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infon- dati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scan- diti da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo i ricorso inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvi- sandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese proces- suali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il