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Ordinanza — n. 48982/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48982/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48982/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/01/1965 AMMENDOLA ROSA nato a TORRE ANNUNZIATA il 07/10/1966 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

Regesto Legislator

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art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, art. 599 bis cod. proc. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48982/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logico, ad escludere l'ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.2 Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha_chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529).

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte deposizione inattendibile testimonianza della vittima accertamento inesatto dei fatti sufficienza della testimonianza pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90
3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché si basa su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità.
art. 599 bis cod. proc. pen
In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen.
art. 129 cod. proc. pen
273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ESPOSITO FRANCESCO nato a TORRE ANNUNZIATA il 24/01/1965 AMMENDOLA ROSA nato a TORRE ANNUNZIATA il 07/10/1966 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

LESPOSITO Francesco e AMMENDOLA Rosa ricorrono avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli che, aveva rideterminato nei loro confronti la pena, per l'ESPOSITO in anni dieci di reclusione mesi otto di reclusione ed euro 21.480 di multa e per l'AMMENDOLA, a seguito di concordato in appello, in anni quattro mesi otto di reclusione ed euro 20.000 di multa in relazione ad una serie di contestazioni concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti.

2. La difesa di ESPOSITO Salvatore ha articolato tre motivi di ricorso. Con il primo assume violazione di legge e difetto di motivazione cori riferimento alla mancata riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art.73 comma 5 d.P.R. 309/90. Con il secondo motivo deduce violazione di legge e omessa motivazione in relazione al riconoscimento della recidiva sia in relazione all'onere motivazionale in ordine ai presupposti applicativi, sia in relazione al riconoscimento di recidiva specifica e infraquinquennale sebbene una precedente pronuncia di condanna si riferiva a reato estinto a seguito esito positivo della messa alla prova dei cui effetti penali non avrebbe dovuto tenersi conto ai fini della recidiva. Con una terza articolazione lamenta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art.62 n.4 cod.pen. 2.1 la difesa di AMMENDOLA si duole dei criteri seguiti per pervenire alla determinazione della pena concordata.

3. I motivi di ricorso risultano manifestamente infondati e comunque improponibili con riferimento alla statuizione concernente l'AMMENDOLA. 3.1 Quanto all'invocata riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n.309/90, il motivo in questione è manifestamente infondato poiché si basa su prospettazioni ermeneutiche palesemente in contrasto con il dato normativo e con l'ormai consolidata giurisprudenza di legittimità. I giudici del gravame hanno dato infatti conto di elementi preclusivi al riconoscimento della non lieve entità del fatto in presenza di una attività di spaccio incessante, continuativa, che cori)tava di decine di transazioni in una giornata e centinaia cessioni nel periodo monitorato, realizzata in maniera professionale ed organizzata, sulla base di schemi collaudati.

Si tratta di elementi che hanno condotto la Corte territoriale, in modo lineare e logico, ad escludere l'ipotesi del piccolo spaccio, coerentemente a quanto affermato dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.2 Giova, infatti, rammentare che la Corte di legittimità ha_chiarito che è proprio la globalità della valutazione richiesta dall'art. 73 comma 5 T.U. stup. ad impedire l'elaborazione di soglie predefinite poiché la littera legis impone all'ermeneuta di considerare il peso unitamente a tutti gli altri indici sintomatici della lieve entità: tale conclusione è, inoltre, avvalorata dai recenti precedenti di legittimità, ove la Corte ha valorizzato molteplici elementi che ricostruiscono l'attività di spaccio su larga scala (Sez. 6, n.13982 del 20.02.2018, Rv. 272529).

In questi termini, si è giunti a ricondurre l'ipotesi del c.d. piccolo spaccio entro i confini della lieve entità, avendo la Corte di legittimità affermato che l'individuazione del fatto lieve non possa mai risolversi nella mera indagine sul dato ponderale, tanto che il Supremo Consesso in molteplici occasioni ha lasciato sullo sfondo il dato ponderale, valorizzando le modalità dell'azione o i mezzi impiegati da cui poter evincere la professionalità e l'ampiezza dell'attività illecita svolta. (Sez. 7, ord. n.16744 del 6.04.2022, Di Mauro, non mass.;

Sez. 3, n.20234 del 4.02.2022, Rv. 283203; Sez. 4, n. 44551 del 28.10.2022, Cioffi, non mass). 3.3 Il secondo motivo di ricorso è generico, privo di confronto con la motivazione della sentenza impugnata e in particolare privo di autosufficienza in ordine all'esito positivo della messa alla prova che avrebbe giustificato la ipotesi di recidiva aggravata. Quanto poi ai presupposti di applicazione della recidiva in generale i giudici di merito hanno fornito adeguato conto, anche con motivazione implicita che i fatti per cui è intervenuta sentenza di condanna costituivano l'ennesima rappresentazione di una capacità criminale di tutto rilievo e ingravescente, sintomo di una accentuata proclività alla commissione di delitti nel settore degli stupefacenti e di accresciuta pericolosità.

Sotto questo profilo peraltro i motivi di appello avevano aggredito la sentenza di primo grado esclusivamente in relazione all'applicazione della recidiva aggravata (specifica e infraquinquennale) e il giudice distrettuale aveva argomentato esclusivamente in relazione ai profili di doglianza ivi introdotti. Manifestamente infondata è anche la terza censura in ragione delle considerazioni in precedenza espresse in ordine alla qualificazione dei fatti e della circostanza che le singole transazioni si inserivano in un contesto di professionalità e reiterazione incompatibile con la previsione attenuante suddetta.

4. Il ricorso di AMMENDOLA Rosa risulta improponibile nei termini prospettati in presenza di concordato in appello e ai limiti previsti per la sua proposizione. In tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599 bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato in appello, al consenso del Procuratore generale sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati o alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen (Sez. 2, Ordinanza n. 30990 del 01/06/2018, Gueli, Rv. 272969).

E in altra condivisibile pronuncia si è ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello, in quanto il potere dispositivo riconosciuto alla parte dal nuovo art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, non solo limita la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione. (così Sez. 5, Ordinanza n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194, che, in applicazione del principio, in un caso analogo a quello che ci occupa, ha ritenuto inammissibile il ricorso relativo alla valutazione sulla sussistenza di cause di non punibilità ex art. 129 cod. proc. pen.).

La pena risulta poi applicata nella misura concordata tra le parti e la stessa si inserisce all'interno della forchetta edittale di riferimento, sulla base di criteri edittali improntati al minimo.

4. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in