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Ordinanza — n. 48981/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48981/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48981/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETA ERJON (CUI 05N0GXN) nato il 04/10/1988 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.GJETA Erjon ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di oltre 900 grammi di cocaina, trasportata sull'autovettura, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni per- sonali ai danni di taluni degli operatori che avevano tentato di trattenerlo onde eseguire un controllo di P.G.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48981/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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verdetto di colpevolezza accusa penale errore giudiziario circostanza aggravante atti impugnabili allegazione motivata
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GJETA ERJON (CUI 05N0GXN) nato il 04/10/1988 avverso la sentenza del 11/11/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.GJETA Erjon ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Roma che lo aveva riconosciuto colpevole del reato di detenzione con finalità di cessione di oltre 900 grammi di cocaina, trasportata sull'autovettura, nonché del reato di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni per- sonali ai danni di taluni degli operatori che avevano tentato di trattenerlo onde eseguire un controllo di P.G.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla all'affermazione di penale responsabilità per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e lesioni colpose lamentando, in relazione al primo un errore di fatto in quanto l'imputato non aveva la consapevolezza di essere stato fermato da agenti di PG i quali erano in borghese, escludendo altresì la volontarietà delle lesioni personali provocate agli agenti.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto in fatto, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, laddove ha evidenziato una serie di indici da cui desumere la consapevolezza dell'imputato di essere stato fermato da agenti di PG (intimazione dell'alt, esposi- zione di paletta di segnalazione, apparente acquiescenza del prevenuto che mani- festava inizialmente la intenzione di arrestarsi, ripetuto speronamento dell'auto- vettura civetta e di quella di altri utenti della strada per sottrarsi al fermo, possesso di una rilevante partita di stupefacente che rendeva evidente il timore del preve- nuto di essere arrestato), nonché l'accettazione del rischio che, con la propria con- dotta violenta e ostruzionistica l'imputato avrebbe potuto provocare lesioni perso- nali agli operanti da cui risultava desunta la ricorrenza del dolo, quantomeno in termini di dolo eventuale.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 ' Il Consigliere esten