Ordinanza — n. 48977/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNELLI MARIALUISA nato a NAPOLI il 11/06/1986 avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.SARNELLI Maria Luisa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord le ha applicato, su sua richiesi:a e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per la detenzione, con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. 214ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48977/2023 — snpen · Corte di Cassazione: 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per la detenzione, con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. 214ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SARNELLI MARIALUISA nato a NAPOLI il 11/06/1986 avverso la sentenza del 22/02/2023 del GIP TRIBUNALE di NAPOLI NORDudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.SARNELLI Maria Luisa ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Napoli Nord le ha applicato, su sua richiesi:a e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni tre mesi quattro di reclusione ed euro 14.000 di multa per la detenzione, con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo cocaina, hashish e marijuana. 214ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla mancata valutazione della ricorrenza di cause di proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod.proc.pen.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione temporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 6.16 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres