Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48974/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48974/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48974/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

ES SAOUFY Younes e BAKKI Yassine ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato loro la pena richiesta in relazione a ipotesi di detenzione e cessione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish. I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in ordine alla misura della pena applicata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 c.p, art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48974/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

Generato dall'IA
legittimo sospetto di parzialità censura dell'accertamento dei fatti principio d'ufficio e principio inquisitorio indagine per truffa promozione dell'accusa penale diritto a un'inchiesta effettiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 c.p
Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p.
art. 616 cod. proc. pen
Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ES SAOUFY YOUNES nato il 10/07/1980 BAKKI YASSINE nato il 12/09/1985 avverso la sentenza del 20/07/2021 del GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO• (dito avviso alle parti; k" udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. ES SAOUFY Younes e BAKKI Yassine ricorrono avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale il Tribunale di Busto Arsizio ha applicato loro la pena richiesta in relazione a ipotesi di detenzione e cessione in concorso di sostanza stupefacente del tipo cocaina e hashish.

2. I ricorrenti deducevano rispettivamente violazione di legge e vizio motiva- zionale in ordine alla misura della pena applicata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibifi in quanto manife- stamente generici e privi di fondamento. Il giudice, nell'applicare la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti, escludendo motivatamente, sulla base degli atti, che ricorressero i presupposti di cui all'art. 129 c.p.p. per il proscioglimento degli odierni ricorrenti. La pur sintetica motivazione, avuto riguardo alla (consapevole e volontaria) rinun- zia alla contestazione delle prove dei fatti costituenti oggetto di imputazione, im- plicita nella domanda di patteggiamento, nonché alla speciale natura dell'accerta- mento devoluto al giudice del merito in sede di applicazione della pena su richiesta delle parti che ne consegue, appare pienamente adeguata ai parametri indicati per tale genere di decisioni dalla ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte di legittimità e si verte altresì in ipotesi di censura non compresa nel novero dei motivi di ricorso proponibili ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen. av- verso la sentenza di applicazione della pena su richiesta (cfr., tra le altre, Sez. un., n. 5777 del 27 marzo 1992, Di Benedetto, rv. 191135;

Sez. un., n. 10372 del 27 settembre 1995, Serafino, rv. 202270; sez. un., n. 20 del 27 ottobre 1999, Frac- cari, rv. 214637). Nel caso di specie poi la pena è stata applicata nella misura richiesta dalle parti, non esistono errori di computo nella sua determinazione e non risulta prima facie erronea o strumentale la qualificazione giuridica dei fatti, così come proposta dalle parti, così che il giudice de quo ha positivamente delibato l'accordo.

4. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il consigliere este