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Ordinanza — n. 48968/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48968/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48968/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRANO ANTONIO nato a BARI il 12/12/1992 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.SERRANO Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a ipotesi di de- tenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e co- caina.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48968/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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testimone anonimo accertamento inesatto dei fatti testimonianza inattendibile prove acquisite tramite sorveglianza prova del DNA pericolo di collusione con testimoni
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERRANO ANTONIO nato a BARI il 12/12/1992 avverso la sentenza del 24/05/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.SERRANO Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale, in parziale riforma della decisione del Tribunale di Bari, ha rideterminato nei suoi confronti la pena in mesi otto di reclusione ed euro 800 di multa in relazione a ipotesi di de- tenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente del tipo marijuana e co- caina.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e in ordine alla misura del trat- tamento sanzionatorio.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, in fatto, privi di confronto con la decisione impu- gnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della decisione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ri- corrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale sulle questioni oggetto di ricorso risulta coerente con le risultanze processuali e non si risulta altresì mani- festamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il PrOdeOt