Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic grounds lacking specific criticism of lower court reasoning.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Antonio Zara inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Zara argued that the appellate court failed to examine his defense regarding criminal liability and the non-punishability cause under Article 131 bis of the Penal Code. The court rejected these claims as manifestly unfounded, generic, and lacking the necessary critical analysis required to challenge the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 c.p.p.; Art. 131 bis c.p.: An appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to provide a specific critical analysis of the lower court's reasoning and factual findings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZARA ANTONIO nato il 24/09/1971 avverso la sentenza del 17/10/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; h
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.ZARA Antonio ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Napoli nord che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla coltivazione di piante di cannabis e alla successiva com- mercializzazione delle inflorescenze.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato esame dei motivi di appello proposti in ordine all'affermazione di penale responsabilità, al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art.131 bis cod.pen. e in relazione al trattamento sanzionatorio.
3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio, fornendo adeguata e non illogico riscontro a tutte le censure articolate dalla difesa dell'imputato nell'atto di impugnazione in appello.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il President