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Ordinanza — n. 48960/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48960/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48960/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAUCCI MARCO nato a NAPOLI il 28/04/1976 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.MARAUCCI Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Napoli nord che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48960/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento conseque quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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falsa dichiarazione della parte attendibilità dei testimoni gravi addebiti penali testimone a carico testimonianza della vittima verdetto di colpevolezza
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARAUCCI MARCO nato a NAPOLI il 28/04/1976 avverso la sentenza del 18/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Motivi della decisione 1.MARAUCCI Marco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confer- mato la decisione del Tribunale di Napoli nord che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti del tipo hashish.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, che avrebbero do- vuto essere concesse in ragione del tenue disvalore dei fatti e della personalità dell'imputato.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non si risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pa- gamento delle spese del procedimento conseque quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidegke