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Ordinanza — n. 48958/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48958/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48958/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVIVA FRANCESCO nato a ANDRIA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; 1.ACQUAVIVA Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48958/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

Parole chiave

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accusa penale mancata contestazione dei fatti considerazioni di protezione ambientale allegazioni di persecuzione contraddittorie mancata prova di parzialità promozione dell'accusa penale
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ACQUAVIVA FRANCESCO nato a ANDRIA il 05/05/1981 avverso la sentenza del 09/06/2022 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.ACQUAVIVA Francesco ricorre avverso la sentenza in epigrafe la quale ha confermato la decisione del Tribunale di Trani che lo aveva condannato alla pena di giustizia in relazione alla detenzione di sostanze stupefacenti di diversa natura.

2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione él1.1a all'affermazione di responsabilità nei suoi confronti e alla misura della pena e alla continuazione tra i reati.

3. Ebbene, ritiene il Collegio che i motivi sopra richiamati siano manifestamente infondati, in quanto generici, privi di confronto con la decisione impugnata, non scanditi da necessaria critica alle argomentazioni poste a fondamento della deci- sione (Cass., sez. U, n.8825 del 27/10/2016, Galtelli) e privi di analisi censoria degli argomenti posti a fondamento del giudizio di responsabilità del ricorrente. Il ragionamento sviluppato dal giudice distrettuale risulta coerente con le risul- tanze processuali e non Oi risulta altresì manifestamente illogico o contraddittorio.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 5 Ottobre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente ",