Cassation court dismisses appeal as generic and inadmissible under Article 448 of the Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the appeal against the first-instance sentencing decision inadmissible due to the generic nature of the grievances raised by the appellant. The appellant argued for a lighter sentence, but the prosecution and the court maintained that the agreed penalty fell within the statutory range and was close to the minimum. Consequently, the court ruled that the appeal lacked specific grounds required for admissibility under the relevant procedural code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448 comma 2 bis cod. proc. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: Appeals against sentencing requests are inadmissible if grievances are generic, unfounded, or excluded by law, without requiring proof of absence of fault.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ALLOCCA DOMENICO nato a TORRE ANNUNZIATA il 15/07/2002 avverso la sentenza del 10/11/2022 del GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE di TORRE ANNUNZIATAudita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ALLOCCA Domenico ricorre avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale il Tribunale di Torre Annunziata gli ha applicato, su sua richiesta e con il consenso del PM, ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., la pena di anni uno di reclu- sione ed euro 3.500 di multa in relazione a due episodi di cessione di sostanza stupefacente non meglio indki'iduata.
2. Il ricorrente deduce violazione di legge e vizio motivazionale in relazione alla misura della pena applicata ssumendo genericamente un errore in cui era incorso il giudicante.
3. I profili di doglianza sopra richiamati sono inammissibili in quanto generici, privi di fondamento nonché esclusi dai motivi di impugnazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta, come previsto dall'articolo 448 comma 2 bis cod.proc.pen., a seguito delle modifiche apportate dalla novella Orlando, applica- bile ratione tennporis in presenza di richiesta formulata dopo la data del 3.8.2017 e in mancanza di una prova liquida della ipotesi meno grave. D'altro canto la pena concordata rientra nella forchetta prevista nella norma incriminatrice ed anzi la pena-base risulta indicata in termini prossimi al minimo edittale.
4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 Novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presiden