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Ordinanza — n. 48945/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48945/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48945/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTINERI MARCO nato a MESSINA il 08/08/1990 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI; Il ricorso di Settineri Marco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati, riqualificati, di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. (p.2).

Regesto Legislator

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art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90, art. 99 cod. pen, articolo 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48945/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale accusa penale controllo della commisurazione della pena mancata contestazione dei fatti ritardo ingiustificato dell'azione penale luogo del reato

Disposizioni normative citate

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art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90
Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R.
art. 99 cod. pen
articolo 616 cod. proc. pen
Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SETTINERI MARCO nato a MESSINA il 08/08/1990 avverso la sentenza del 21/11/2022 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere UGO BELLINI;

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso di Settineri Marco avverso la sentenza in epigrafe indicata, recante l'affermazione di responsabilità in ordine ai reati, riqualificati, di cui agli artt. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, è manifestamente infondato. Infatti, contrariamente a quanto dedotto, la decisione impugnata risulta sorretta da conferente apparato argomentativo, che soddisfa appieno l'obbligo motivazionale per quanto concerne la determinazione del trattamento sanzionatorio. Il Giudice di primo grado e la Corte di appello hanno infatti motivatamente applicato la contestata recidiva, tenuto conto sia della pluralità dei precedenti specifici e reiterati ( art. 73 comma 1 d.P.R. n. 309/90) sia della reiterazione nel tempo delle condotte di spaccio, che confermano la spiccata capacità a delinquere e la sua propensione per la commissione di reati della stessa specie attinenti allo spaccio di stupefacenti e che sono espressione di quell'aggravio di pericolosità previsto dall'applicazione dell'art. 99 cod. pen. (p.2).

Tali argomentazioni, congrue ed immuni da vizi logici evidenti, sfuggono al sindacato della cassazione. Segue, a norma dell'articolo 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 3.000 a titolo di sanzione pecuniaria.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 novembre 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente