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Ordinanza — n. 48942/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48942/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48942/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO ANTONIO nato a CAPODRISE il 15/06/196:3 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Negro Antonio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, previa riqualificazione, del reato di cui all'art. 455 cod. pen.;

Regesto Legislator

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art. 455 cod. pen; Ordinanza — n. 48942/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Negro Antonio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, previa riqualificazione, del reato di cui all'art. 455 cod. pen.;

Parole chiave

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falsificazione di monete inchiesta per falsità atti riproduzione e imitazione di biglietti di banca falsa testimonianza reato economico riciclaggio di denaro aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 455 cod. pen
Visto il ricorso proposto da Negro Antonio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, previa riqualificazione, del reato di cui all'art. 455 cod. pen.;
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: NEGRO ANTONIO nato a CAPODRISE il 15/06/196:3 avverso la sentenza del 26/01/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Negro Antonio avverso la sentenza della Corte di Appello di Napoli, che ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale l'imputato era stato ritenuto responsabile, previa riqualificazione, del reato di cui all'art. 455 cod. pen.;

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente eccepisce inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e vizi di motivazione in ordine alla mancata dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, è manifestamente infondato, posto che, in ragione di quanto da ultimo ribadito dalle Sezioni Unite - nell'affermare che, "in tema di recidiva, il limite all'aumento di pena previsto dall'art. 99, sesto comma, cod. pen. non rileva in ordine alla qualificazione della recidiva, prevista dal secondo e dal quarto comma del predetto articolo, come circostanza ad effetto speciale, né influisce sui termini di prescrizione, determinati ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen., come modificati dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251, il cui computo è da effettuarsi secondo parametri oggettivi, generali e astratti" (Sez.

U, n. 30046 del 23/06/2022, Cirelli, Rv. 283328 - 01), il termine necessario alla prescrizione nel caso di specie non è ancora decorso (la pena massima di anni otto di reclusione, in ragione della contestata recidiva, deve essere aumentata di 2/3 e, poi, ulteriormente di altri 2/3 ex art. 161 co. 4 cod. pen., ottenendo così un termine di prescrizione ultimo successivo al 2028);

3. Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Nulla per le spese di parte civile. Così deciso il 8 n