Sentenza — n. 48941/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAEl Atifi Fatima Zohra ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di Rimini, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia; Letta la memoria difensiva con cui si rappresenta che è intervenuta remissione di querela in data 26.6.2023, con relativa accettazione nelle forme idonee (dinanzi ai carabinieri della Stazione di Rimini Principale). Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen. Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 8 novembre 2023.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 48941/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen. Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 8 novembre 2023.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: EL ATIFI FATIMA ZOHRA nato il 02/11/1978 avverso la sentenza del 07/02/2023 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. El Atifi Fatima Zohra ricorre avverso la sentenza del Tribunale di Rimini, che ha confermato la pronuncia di primo grado del Giudice di Pace di Rimini, con la quale l'imputata era stata ritenuta responsabile del delitto di minaccia;
2. Letta la memoria difensiva con cui si rappresenta che è intervenuta remissione di querela in data 26.6.2023, con relativa accettazione nelle forme idonee (dinanzi ai carabinieri della Stazione di Rimini Principale). Ne consegue che, in assenza di elementi per addivenire a una pronuncia ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il reato è estinto per remissione di querela ai sensi dell'art.152 cod. proc. pen. Le spese del procedimento rimangono a carico del querelato. P. Q. M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per intervenuta remissione di querela. Pone le spese del procedimento a carico del querelato. Così deciso il 8 novembre 2023.