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Ordinanza — n. 48933/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48933/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48933/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO GIUSEPPE nato a ACERRA il 15/08/1949 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e29 OSSERVA /. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Pellino avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto depositato oltre il termine di cui all'art. 585, commi 1 e 2 lett. C).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48933/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Giuseppe Pellino avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto depositato oltre il termine di cui all'art. 585, commi 1 e 2 lett. C).

Parole chiave

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termine processuale perentorio termine di sospensione decadenza legale ritardo scusabile perenzione dell'esecuzione della decisione istanza tardiva di restituzione dei termini
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELLINO GIUSEPPE nato a ACERRA il 15/08/1949 avverso l'ordinanza del 31/03/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e29 OSSERVA /. Visto il ricorso proposto da Giuseppe Pellino avverso l'ordinanza della Corte d'Appello di Roma, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità del ricorso per tardività, in quanto depositato oltre il termine di cui all'art. 585, commi 1 e 2 lett. C).

2. Considerato che l'unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta la violazione delle predette norme processuali, è manifestamente infondato; in particolare, va rilevato che, pur se è errata la data di decorrenza del termine calcolata dalla Corte d'Appello, comunque il ricorso risulta tardivo perché depositato il 17 e non il 16/10/2022, giorno ultimo per l'impugnazione partendo dalla data esatta del 01/09/2022.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 2023