Ordinanza — n. 48932/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTRONOVO GASPARE nato a MERZIG( GERMANIA) il 31/10/1975 CASTRONOVO SALVATORE nato a FAVARA il 19/11/1947 BENNARDO JESSICA nato a AGRIGENTO il 08/07/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Castronovo Salvatore, Castronovo Gaspare e Bennardo Jessica avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 459, cod. pen.; letta la memoria del 13.10.2023 depositata dal difensore degli imputati, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso e si contesta il decreto di assegnazione dei ricorsi alla Settima Sezione penale;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48932/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visti i ricorsi proposti da Castronovo Salvatore, Castronovo Gaspare e Bennardo Jessica avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 459, cod. pen.; letta la memoria del 13.10.2023 depositata dal difensore degli imputati, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso e si contesta il decreto di assegnazione dei ricorsi alla Settima Sezione penale;
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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: CASTRONOVO GASPARE nato a MERZIG( GERMANIA) il 31/10/1975 CASTRONOVO SALVATORE nato a FAVARA il 19/11/1947 BENNARDO JESSICA nato a AGRIGENTO il 08/07/1976 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; e OSSERVA 1. Visti i ricorsi proposti da Castronovo Salvatore, Castronovo Gaspare e Bennardo Jessica avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Palermo ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 459, cod. pen.; letta la memoria del 13.10.2023 depositata dal difensore degli imputati, con cui si ribadiscono le ragioni di ricorso e si contesta il decreto di assegnazione dei ricorsi alla Settima Sezione penale;
2. Ritenuto che i primi due motivi di ricorso, che denunciano il vizio di motivazione e di violazione di legge in ordine all'art. 459, cod. pen. e al riconoscimento dell'art. 131-bis, cod. pen., non sono consentiti in sede di legittimità in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pagg. 1 e 2);
3. Considerato che il terzo motivo, che lamenta l'eccessività della pena inflitta, è manifestamente infondato poiché la graduazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pagg. 2 e 3); P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novemb