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Ordinanza — n. 48928/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48928/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48928/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: ADDUCCHIO FRANCO nato a DURONIA il 06/01/1947 avverso la sentenza del 13/02/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Roma avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha assolto l'imputato Adducchio Franco, amministratore di condominio, dal reato ex art. 595, comma 1, cod. pen. per l'assenza del dolo del reato e dell'animus diffamandi;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48928/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Roma avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha assolto l'imputato Adducchio Franco, amministratore di condominio, dal reato ex art. 595, comma 1, cod. pen. per l'assenza del dolo del reato e dell'animus diffamandi;

Parole chiave

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espressioni sconvenienti ingiuria atto che arreca pregiudizio pubblica intimidazione discorso di odio oltraggio alla corte
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE TRIBUNALE DI ROMAnel procedimento a carico di: ADDUCCHIO FRANCO nato a DURONIA il 06/01/1947 avverso la sentenza del 13/02/2023 del GIUDICE DI PACE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto dal Pubblico Ministero del Tribunale Ordinario di Roma avverso la sentenza con cui il Giudice di Pace di Roma ha assolto l'imputato Adducchio Franco, amministratore di condominio, dal reato ex art. 595, comma 1, cod. pen. per l'assenza del dolo del reato e dell'animus diffamandi;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si denuncia vizio di motivazione in ordine alla gravità delle dichiarazioni offensive per la reputazione della persona offesa, pronunciate dall'imputato, è manifestamente infondato in quanto inerente a palese illogicità della motivazione non emergente dal provvedimento impugnato (cfr. pag. 3 e 4): si sono contestualizzate le frasi riportate nel verbale di assemblea diffuso tra i condomini e si è fatto riferimento al dovere di informarli circa una vicenda spinosa che riguardava consistenti impegni economici per lavori condominiali. Del resto, rientra tra i doveri dell'amministratore di condominio quello di redigere note informative utili e complete;

3. Considerato che sono state depositate memorie difensive da parte dell'imputato con le quali, citando proprio i doveri dell'amministratore di condominio derivanti dall'art. 1710 del codice civile, si chiede l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso del pubblico ministero. Così deciso il 8 novembre 2