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Ordinanza — n. 48926/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48926/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48926/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI CARMELO nato a CATANIA il 06/06/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Leonardi Carmelo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore della Eurofrigo Trasporti s.r.I., fallita nel 2011, escludendo però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48926/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Leonardi Carmelo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore della Eurofrigo Trasporti s.r.I., fallita nel 2011, escludendo però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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responsabilità disciplinare irresponsabilità inadempimento reiterato privilegio di responsabilità responsabilità per colpa responsabilità degli amministratori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEONARDI CARMELO nato a CATANIA il 06/06/1975 avverso la sentenza del 20/09/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Leonardi Carmelo avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di amministratore della Eurofrigo Trasporti s.r.I., fallita nel 2011, escludendo però la contestata recidiva e conseguentemente rideterminando l'entità del trattamento sanzionatorio;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si lamentano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla dichiarazione di responsabilità del Leonardi - tanto in relazione alla riconducibilità delle condotte all'imputato quanto sotto il profilo della sussistenza dell'elemento soggettivo -, è inammissibile, in quanto non solo parzialmente inedito sotto il profilo della specificità del dolo e, quindi, in tal senso, non deducibile ex art. 606 co. 3 c.p.p., ma altresì formulato in fatto e reiterativo di doglianze già prospettate in sede di appello ed ivi congruamente disattese: la Corte di merito ha dato atto, con motivazione esente da vizi logici, della natura distrattiva delle operazioni risalenti agli anni 2007 e 2008 - quando l'imputato rivestiva il ruolo di amministratore della fallita - stante la consistenza dei debiti tributari all'epoca riscontrabile e l'assenza di dichiarazioni alternative da parte dell'imputato;

3. Rilevato che il secondo motivo di ricorso, che contesta l'eccessività della pena, anche con riferimento alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti e per fissare la pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e che, nella specie, l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti (si veda, in particolare pag. 5 della sentenza impugnata);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso