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Ordinanza — n. 48923/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for documentary bankruptcy, ruling appeal grounds are unfounded.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48923/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Baiardi Pietro inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant challenged a conviction for documentary bankruptcy, arguing the lower court incorrectly applied Article 99 of the Penal Code regarding his intent. The court rejected these claims, noting the appellate court correctly identified the defendant's conscious and willing conduct rather than mere negligence, and that the assessment of prior criminal records was a comprehensive evaluation of social danger rather than a mere calculation of points.

Regesto Legislator

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Art. 99 c.p.; Art. 360 c.p.: An appeal is inadmissible when the alleged errors in applying the law or evaluating facts are manifestly unfounded, as the appellate court's finding of intent and its holistic assessment of the defendant's social danger constitute valid legal reasoning.

Parole chiave

Generato dall'IA
documentary bankruptcy criminal intent inadmissible appeal social danger prior criminal record art 99 penal code court costs recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 99 c.p.
Art. 360 c.p.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
art. 99 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BAIARDI PIETRO nato a PIANELLO VAL TIDONE il 21/04/1945 avverso la sentenza del 13/03/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Baiardi Pietro cig= avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Genova ne ha confermato la condanna per il reato di bancarotta semplice documentale, commesso nella qualità di liquidatore della Unico s.r.I., fallita nel dicembre 2019;

2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia l'erronea applicazione dell'art. 99 c.p., è manifestamente infondato in quanto rappresenta vizi non emergenti dal provvedimento impugnato ove, nell'affermare che il delitto in oggetto sarebbe presumibilmente stato ascritto all'imputato a titolo di colpa, non tiene conto della motivazione adottata dalla Corte d'appello, la quale ha invece riscontrato la sussistenza, nel caso di specie, della coscienza e volontà del Baiardi nel porre in essere la condotta omissiva ascrittagli. Non solo, del tutto irrilevanti si mostrano le censure inerenti all'erronea valutazione del casellario giudiziario dovendosi invero rilevare che la Corte territoriale, nel considerare la presenza di precedenti penali in capo all'imputato non ha tenuto conto esclusivamente del delitto di cui al punto 20) del casellario - come invece sembra sostenere il ricorrente - ma altresì dell'annotazione sub 22), rispetto alla quale il presente ricorso non prende posizione.

Infine, nemmeno è condivisibile la critica relativa all'apoditticità della sentenza per aver tenuto conto, nell'affermare la sussistenza dell'aggravante, esclusivamente dei precedenti gravanti sull'imputato, dovendosi al contrario rilevare che questa ha operato un giudizio complessivo sulla capacità della condotta in contestazione di dimostrare una maggiore pericolosità sociale del soggetto.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 n