Ordinanza — n. 48922/2023 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIA ISABELLA CATERINA nato a CATANZARO il 14/01/1971 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; /a9 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Lia Isabella Caterina avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, cod. pen. e 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n.1, e 219, comma 1, L.F., ed al fallimento della EDILPROFILATI s.n.c. di cui era socio amministratore il padre, Lia Salvatore;
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 48922/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Lia Isabella Caterina avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, cod. pen. e 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n.1, e 219, comma 1, L.F., ed al fallimento della EDILPROFILATI s.n.c. di cui era socio amministratore il padre, Lia Salvatore;
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LIA ISABELLA CATERINA nato a CATANZARO il 14/01/1971 avverso la sentenza del 17/01/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; /a9 OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Lia Isabella Caterina avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato ex artt. 110, cod. pen. e 223, in relazione all'art. 216, comma 1, n.1, e 219, comma 1, L.F., ed al fallimento della EDILPROFILATI s.n.c. di cui era socio amministratore il padre, Lia Salvatore;
2. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che denuncia, la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine alla sussistenza del dolo dell'extraneus nel reato in questione, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e inoltre è volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna (cfr., tra le più recenti pronunce sul tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482).;
3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre