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Ordinanza — n. 48921/2023 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to factual arguments and generic non-punishment claims.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48921/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Pinto Pierfrancesco inadmissible, dismissing his challenge to the lower court's conviction for the crime of material falsity. The appellant argued regarding the subjective element of the crime and the applicability of non-punishment provisions, but the court found these grounds insufficient. The court ruled that the first ground was formulated in fact rather than law and the second was too generic to justify a cassation review.

Regesto Legislator

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Art. 483 c.p.; Art. 131 bis c.p.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are formulated in fact rather than law or are too generic to indicate the specific legal defects requiring review.

Parole chiave

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material falsity crime subjective element requirement non-punishment provision cassation inadmissibility factual argumentation allegazioni fattuali non credibili censura dell'accertamento dei fatti elementi di verosimiglianza

Disposizioni normative citate

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Art. 483 c.p.
Visto il ricorso proposto da Pinto Pierfrancesco avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p.;
Art. 131 bis c.p.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non può essere accolto in quanto generico perché non indica gli elementi sulla base dei quali l'istituto sarebbe applicabile nel caso di specie.
Art. 129 cod. proc. pen.
Invero, va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod.
art. 483 c.p
Visto il ricorso proposto da Pinto Pierfrancesco avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p.;
art. 131 bis c.p
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non può essere accolto in quanto generico perché non indica gli elementi sulla base dei quali l'istituto sarebbe applicabile nel caso di specie.
art. 129 cod. proc. pen
Invero, va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Sez. 2, n. 6734 del 13/01/2020
Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018
Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PINTO PIERFRANCESCO nato a CETRARO il 12/07/1992 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Pinto Pierfrancesco avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catanzaro ne ha confermato la condanna per il reato di cui all'art. 483 c.p.;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione in relazione alla sussistenza dell'elemento soggettivo, è indeducibile in questa sede in quanto formulato in fatto, secondo linee di censura sottratte all'orizzonte cognitivo del giudice di legittimità (cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482). Il motivo è anche reiterativo di doglianza già prospetta in sede di appello ed ivi congruamente disattesa con motivazione esente da vizi logici, avendo la Corte territoriale correttamente affermato non solo la genericità della critica volta a sostenere l'incomprensibilità del modulo sottoscritto dall'imputato - rispetto alla quale non risulta rispettato l'onere di allegazione delle informazioni e degli elementi necessari all'accertamento che grava, in sede di processo penale, su colui il quale deduce fatti e circostanze ignoti (Sez. 2, n. 6734 de130/01/2020, Bruzzese, Rv. 278373) — ma anche la irrilevanza della non definitività del provvedimento di prevenzione ostativo all'ottenimento dell'autorizzazione in quanto, come da costante giurisprudenza di legittimità, il delitto di falsità materiale commessa dal privato si consuma con la semplice formazione del documento falso, nella consapevolezza della falsità della dichiarazione che si rende (Sez. 5, n. 15470 del 12/01/2018, Armeni, Rv. 272681).

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con il quale si lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p., non può essere accolto in quanto generico perché non indica gli elementi sulla base dei quali l'istituto sarebbe applicabile nel caso di specie. Invero, va qui ribadito il principio secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, è deducibile il difetto di motivazione della sentenza d'appello che non abbia rilevato "ex officio", alla stregua di quanto previsto dall'art. 129 cod. proc. pen., la sussistenza della causa di non punibilità della particolare tenuità del fatto, a condizione che siano indicati i presupposti legittimanti la pretesa applicazione di tale causa di proscioglimento, da cui possa evincersi la decisiva rilevanza della dedotta lacuna motivazionale (Sez. 6, n. 5922 del 19/01/2023, Camerano, Rv. 284160).

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso