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Ordinanza — n. 48917/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48917/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48917/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMAROTA DANILO nato a NAPOLI il 20/02/1971 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Cammarota Danilo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 I. fall.;

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48917/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Cammarota Danilo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 I. fall.;

Parole chiave

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condono delle spese procedurali attenuazione della pena motivi di cassazione assenza di caso di rigore allegazioni insufficientemente motivate prova insufficiente dell'aggravamento clinico
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMAROTA DANILO nato a NAPOLI il 20/02/1971 avverso la sentenza del 21/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Cammarota Danilo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Milano ne ha confermato la condanna in ordine al reato di cui agli artt. 216, comma 1, n. 2 e 223 I. fall.;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che censura violazione di legge, mancata assunzione di prova decisiva e vizio di motivazione in relazione alla affermazione di responsabilità del ricorrente, è inammissibile in quanto generico, perché si esaurisce in mere affermazioni prive di confronto argomentativo con le ragioni poste a base della pronuncia di condanna, oltre a non essere consentito dalla legge in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, volte a prefigurare una inammissibile rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie a fronte di un quadro chiaro e coerente delineato dalla doppia conforme di condanna cfr., tra le più recenti pronunce in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si vedano pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 nove