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Ordinanza — n. 48915/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48915/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48915/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARELLA VINCENZO nato a BIANCAVILLA il 03/06/1966 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Zagarella Vincenzo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di lesioni lievissime aggravate, assolvendolo dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale e conseguentemente rideterminandone il trattamento sanzionatorio;

Regesto Legislator

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art. 131 bis c.p; Ordinanza — n. 48915/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Visto il ricorso proposto da Zagarella Vincenzo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di lesioni lievissime aggravate, assolvendolo dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale e conseguentemente rideterminandone il trattamento sanzionatorio;

Parole chiave

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lesioni gravi reati violenti trauma alla mano aggressione fisica lesione al piede lesioni conseguenti

Disposizioni normative citate

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art. 131 bis c.p
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAGARELLA VINCENZO nato a BIANCAVILLA il 03/06/1966 avverso la sentenza del 22/11/2022 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Zagarella Vincenzo avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Catania, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale in sede, ne ha confermato la condanna per il concorso nel reato di lesioni lievissime aggravate, assolvendolo dal delitto di resistenza a pubblico ufficiale e conseguentemente rideterminandone il trattamento sanzionatorio;

2. Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si denuncia la violazione dell'art.82 c.p., è indeducibile in questa sede in quanto, nel reiterare deduzioni già prospettate in sede di appello ed ivi congruamente disattese, tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento, dando atto della non configurabilità, nel caso di specie, dell'istituto dell'aberratio ictus a fronte della chiara accettazione, da parte dell'imputato, del rischio di provocare lesioni personali agli operatori di polizia giudiziaria intervenuti per limitare gli effetti dell'aggressione, avendo, invero, continuato l'azione anche una volta che questi si erano frapposti ai soggetti in lite, con conseguente integrazione del reato ascritto a titolo di dolo eventuale nei confronti dei brigadieri intervenuti;

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, con cui si deducono violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis c.p. non può essere accolto in questa sede, in quanto reiterativo di doglianza già prospettata in sede di appello ed ivi congruamente disattesa, avendo la Corte territoriale ritenuto, con motivazione incensurabile in questa sede in quanto priva di illogicità, la non tenuità della fattispecie di cui si discute, specie ritenendo la condotta caratterizzata da una evidente violenza, incurante del tentativo dei carabinieri di sedare la lite in atto tra l'imputato ed altri all'interno di un condominio, con la causazione di lesioni tutt'altro che lievi;

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna dell'I, ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000) P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna ti ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8