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Ordinanza — n. 48912/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible for generic arguments and factual complaints.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48912/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Mendolia Nicola inadmissible, ordering him to pay procedural costs and fines. The appellant challenged a second-instance judgment that partially acquitted him while upholding convictions for aggravated assault and threats. The court rejected the claims because they consisted of mere factual grievances, were too generic to cite specific sentencing errors, and improperly sought a re-evaluation of the judge's discretionary sentencing power.

Regesto Legislator

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Art. 364, 365, 366 c.p.p.; Appeals based on mere factual complaints or generic arguments without specific grounds are inadmissible in the Court of Cassation, as the court reviews only legal errors and respects the trial judge's discretion on sentencing.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal mere factual complaints generic arguments sentencing discretion Court of Cassation riduzione delle spese giudiziarie alleggerimento della pena adeguamento della pena

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364 c.p.p.
Art. 365 c.p.p.
Art. 366 c.p.p.
Art. 521 c.p.p.
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio ex art. 521 cod.
art. 521 cod. proc. pen
Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia sviluppato tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020
Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015
280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv.
Corte cost. n. 186 del 2000
Corte cost. n. 186 del 2000).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MENDOLIA NICOLA nato a TORREGROTTA il 14/05/1939 avverso la sentenza del 17/05/2023 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere MATILDE BRANCACCIO; ugA OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da Mendolia Nicola avverso la sentenza con cui la Corte d'appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia di primo grado, lo ha assolto dal reato a lui ascritto di cui al capo C) di imputazione, confermandone la condanna in relazione ai delitti di lesioni personali e minaccia aggravate, di cui ai capi A) e B) di imputazione;

2. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità del ricorrente, non è consentito in sede di legittimità perché costituito da mere doglianze in punto di fatto e volto a prefigurare una inammissibile rivalutazione delle fonti probatorie (cfr., tra le pronunce più recenti in tema, Sez. 6, n. 5465 del 4/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601; Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482);

3. Ritenuto che il secondo motivo di ricorso, che contesta la violazione del principio ex art. 521 cod. proc. pen., è inammissibile in quanto generico e aspecifico, ossia sviluppato tramite argomentazioni del tutto astratte, prive di qualsivoglia addentellato concreto alla motivazione della sentenza censurata;

4. Rilevato che il terzo motivo di ricorso, che censura l'eccessività della pena inflitta, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché la dosimetria sanzionatoria rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che, nel caso di specie, ne ha giustificato l'esercizio in maniera adeguata (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata ed il riferimento alle modalità di commissione dei reati ed alle lesioni provocate);

4. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 8 novembre 20