Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48910/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48910/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48910/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA Cok sul ricorso proposto da: NININO FEDERICO nato a CORMONS il 24/03/1983 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Ni O N dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Padova, che ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Federico Ninino, diretta ad ottenere permesso premio a fronte del divieto triennale di concessione dei benefici, di cui all'art. 58- quater ord. pen. (per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.), Considerato che il ricorso per cassazione avversoil descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48910/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

Generato dall'IA
procedure di ricorso legittimazione a contestare licenza allegazioni insufficientemente motivate domanda di ricusazione esame di cassazione cognizione del ricorso per cassazione
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA Cok sul ricorso proposto da: NININO FEDERICO nato a CORMONS il 24/03/1983 avverso l'ordinanza del 12/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di VENEZIA Ni O N dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di sorveglianza di Venezia ha rigettato il reclamo avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Padova, che ha dichiarato inammissibile l'istanza proposta da Federico Ninino, diretta ad ottenere permesso premio a fronte del divieto triennale di concessione dei benefici, di cui all'art. 58- quater ord. pen. (per avere il Tribunale di sorveglianza revocato la misura dell'affidamento in prova al servizio sociale ex art. 47 ord. pen.), Considerato che il ricorso per cassazione avversoil descritto provvedimento, risulta proposto personalmente dall'interessato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc. pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pre