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Ordinanza — n. 48903/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48903/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48903/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO FRANCESCO nato a LICATA il 15/05/1987 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di Francesco Sortino, detenuto presso la Casa circondariale di Trapani in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Ritenuto che le pur articolate censure prospettate dal difensore, avv. G. Glicerio, rappresentano doglianze inammissibili in sede di legittimità perché, in parte, volte a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti istruttorie di cui ha dato conto il Tribunale di sorveglianza, peraltro senza pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergénze processuali valorizzate in sede di merito.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48903/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di Francesco Sortino, detenuto presso la Casa circondariale di Trapani in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Ritenuto che le pur articolate censure prospettate dal difensore, avv. G. Glicerio, rappresentano doglianze inammissibili in sede di legittimità perché, in parte, volte a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti istruttorie di cui ha dato conto il Tribunale di sorveglianza, peraltro senza pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergénze processuali valorizzate in sede di merito.

Parole chiave

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assunzione di prove a titolo cautelare motivi probatori verosimiglianza della persecuzione difesa d'ufficio lacune probatorie accertamento insufficiente dei fatti
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SORTINO FRANCESCO nato a LICATA il 15/05/1987 avverso l'ordinanza del 28/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Palermo ha rigettato l'istanza di affidamento in prova al servizio sociale, proposta nell'interesse di Francesco Sortino, detenuto presso la Casa circondariale di Trapani in esecuzione di provvedimento di cumulo emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Agrigento. Ritenuto che le pur articolate censure prospettate dal difensore, avv. G. Glicerio, rappresentano doglianze inammissibili in sede di legittimità perché, in parte, volte a prefigurare una rivalutazione e rilettura alternativa delle fonti istruttorie di cui ha dato conto il Tribunale di sorveglianza, peraltro senza pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergénze processuali valorizzate in sede di merito.

Considerato che il Tribunale ha valutato l'istanza con ragionamento lineare e ineccepibile, rispetto alla quale le censure prospettate si appalesano, per altra parte, manifestamente infondate, tenuto conto che l'asserito difetto di contraddittorietà e palese illogicità della motivazione non emerge dalla lettura del provvedimento impugnato (cfr. p. 3). Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il P esid