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Ordinanza — n. 48901/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48901/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48901/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDILLO BRUNO SAVERIO nato a MELZO il 26/11/1979 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Bruno Saverio Biondillo, in relazione a reati di rapina e porto di coltello, giudicati con quattro sentenze divenute irrevocabili, due delle quali relative a reati già ritenuti avvinti, in sede esecutiva, dal vincolo della continuazione. Ritenuto che il motivo prospettato dal difensore, avv.

Regesto Legislator

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art. 671 cod. proc. pen, art. 81 cod. pen; Ordinanza — n. 48901/2023 — snpen · Corte di Cassazione: Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le citate sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alle diverse modalità operative di una delle rapine, perché eseguita con il concorso di un complice, in territorio diverso da quello teatro degli altri due delitti.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali altri reati concorso materiale di reati infrazioni uniche e continuate permesso di promuovere un procedimento penale criminalità persistente

Disposizioni normative citate

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art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen.
art. 81 cod. pen
Magni (erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BIONDILLO BRUNO SAVERIO nato a MELZO il 26/11/1979 avverso l'ordinanza del 05/05/2023 del TRIBUNALE di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di Milano, in funzione di Giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. proposta nell'interesse di Bruno Saverio Biondillo, in relazione a reati di rapina e porto di coltello, giudicati con quattro sentenze divenute irrevocabili, due delle quali relative a reati già ritenuti avvinti, in sede esecutiva, dal vincolo della continuazione. Ritenuto che il motivo prospettato dal difensore, avv.

A. Magni (erronea applicazione di legge penale in relazione all'art. 81 cod. pen. e vizio di motivazione), rappresenta doglianza inammissibile perché versata in fatto e, comunque, manifestamente infondata perché si denuncia vizio di contraddittorietà e/o palese illogicità della motivazione che non emerge dall'esame del provvedimento impugnato (cfr. p. 2). Considerato che è costante l'indirizzo di legittimità secondo il quale il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dandone conto con motivazione non manifestamente illogica, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con le citate sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata, dando rilievo, in particolare, alle diverse modalità operative di una delle rapine, perché eseguita con il concorso di un complice, in territorio diverso da quello teatro degli altri due delitti.

Reputato necessario precisare che, in tema di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva, è stato affermato da questa Corte il condivisibile principio secondo il quale, ai fini di reputare sussistente il medesimo disegno criminoso, il riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato non è esaustivo perché relativo a indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. cit.).

Considerato che il Tribunale ha valutato, con ragionamento lineare e ineccepibile, tale dato soffermandosi anche sull'intervenuta revoca della declaratoria di professionalità nel reato pronunciata nei confronti di Biondillo, ma rimarcando che, dal punto di vista dei requisiti richiesti dalla norma, risultava mancante soltanto la prova del fatto che Biondillo ha vissuto, anche in parte, dei proventi dell'attività illecita. Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Cons