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Ordinanza — n. 48899/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48899/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48899/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA b,utto.A.4> sul ricorso proposto da: DE FRANCESCO ANTONIO nato a TRIGGIANO il 29/07/1948 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del 23 marzo 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata, per il semestre 9 settembre 2021 - 8 marzo 2022, nei confronti di Antonio De Francesco, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Bari. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, t risulta proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc, pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48899/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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revoca della sospensione condizionale attenuazione libera della pena remissione della pena pena con condizionale parziale messa in libertà provvisoria semiprigionia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA b,utto.A.4> sul ricorso proposto da: DE FRANCESCO ANTONIO nato a TRIGGIANO il 29/07/1948 avverso l'ordinanza del 23/03/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di BARIclato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che il ricorso è proposto avverso l'ordinanza del 23 marzo 2023, con la quale il Tribunale di sorveglianza di Bari ha rigettato il reclamo proposto avverso il provvedimento di diniego della liberazione anticipata, per il semestre 9 settembre 2021 - 8 marzo 2022, nei confronti di Antonio De Francesco, pronunciato dal Magistrato di sorveglianza di Bari. Considerato che il ricorso per cassazione avverso il descritto provvedimento, t risulta proposto personalmente dall'imputato, senza ministero del difensore, in data successiva al 3 agosto 2017, dopo l'entrata in vigore della legge 23 giugno 2017, n. 103 il cui art. 1, comma 63, ha modificato l'art. 613, comma 1, cod. proc, pen. sopprimendo l'inciso salvo che la parte non vi provveda personalmente, così imponendo che il ricorso per cassazione sia sottoscritto, a pena d'inammissibilità, da difensori iscritti nell'albo speciale della Corte di cassazione (Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272011). Reputato che, quindi, il ricorso è affetto da inammissibilità che può essere dichiarata senza formalità di procedura, a norma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Co