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Ordinanza — n. 48889/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48889/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48889/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISI RICCARDO nato a PALERMO il 30/12/1978 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Riccardo De Lisi in relazione al periodo di detenzione dal 30 gennaio 2018 al 4 novembre 2022 ex art. 35-ter Ord. pen. Considerato che il ricorso è stato proposto, a mezzo del difensore avv. D. Speciale, avverso ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinata dall'art. 35-ter Ord. pen., in quanto relativa alla richiesta di indennizzo avanzata dal predetto De Lisi per la violazione di suoi diritti fondamentali nel corso della detenzione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48889/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Riccardo De Lisi in relazione al periodo di detenzione dal 30 gennaio 2018 al 4 novembre 2022 ex art. 35-ter Ord. pen. Considerato che il ricorso è stato proposto, a mezzo del difensore avv. D. Speciale, avverso ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinata dall'art. 35-ter Ord. pen., in quanto relativa alla richiesta di indennizzo avanzata dal predetto De Lisi per la violazione di suoi diritti fondamentali nel corso della detenzione.

Parole chiave

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ricorso all'autorità di vigilanza impugnazione di decisioni amministrative procedura di rivendicazione nel pignoramento opposizione al precetto esecutivo tipo di azione censure procedurali
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISI RICCARDO nato a PALERMO il 30/12/1978 avverso l'ordinanza del 03/04/2023 del GIUD. SORVEGLIANZA di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con il provvedimento impugnato, il Magistrato di sorveglianza di Palermo ha rigettato il reclamo proposto da Riccardo De Lisi in relazione al periodo di detenzione dal 30 gennaio 2018 al 4 novembre 2022 ex art. 35-ter Ord. pen. Considerato che il ricorso è stato proposto, a mezzo del difensore avv. D. Speciale, avverso ordinanza del Magistrato di sorveglianza in materia disciplinata dall'art. 35-ter Ord. pen., in quanto relativa alla richiesta di indennizzo avanzata dal predetto De Lisi per la violazione di suoi diritti fondamentali nel corso della detenzione.

Ritenuto che tale provvedimento è reclamabile dall'interessato ai sensi dell'art. 35-bis Ord. pen. innanzi il Tribunale di sorveglianza competente; Rilevato, pertanto, che l'impugnazione deve essere qualificata come reclamo con la conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza per l'ulteriore corso. Considerato, infatti, che i commi 4 e 5 dell'art. 35-bis contengono la regolamentazione del regime d'impugnazione avverso la decisione del magistrato di sorveglianza - ove non adottata de plano, come nel caso di specie - che è contestabile dall'interessato mediante reclamo al tribunale di sorveglianza nel termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito del provvedimento, mentre la decisione del predetto tribunale è ricorribile per cassazione, entro il termine di quindici giorni dalla notificazione o comunicazione dell'avviso di deposito dell'ordinanza, per il solo vizio di violazione di legge (Sez. 1, n. 38808 del 19/07/2016, Rv. 268119, in motivazione).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come reclamo, dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di sorveglianza di Palermo. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigliere estensore Il Pres