Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 48888/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48888/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48888/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AVERSANO CRISTOFARO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 16/10/1968 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 4(Le (101 k.fr , CA)2,t! LtO —

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 48888/2023 — snpen · Corte di Cassazione: U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) o espressione di abitualità delle condotte. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Parole chiave

Generato dall'IA
reato continuato reiterazione di reati penali furti connessi momento del reato reato mancato delitto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 671 cod. proc. pen
e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DELL'AVERSANO CRISTOFARO nato a SAN CIPRIANO D'AVERSA il 16/10/1968 avverso l'ordinanza del 09/05/2023 della CORTE ASSISE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; 4(Le (101 k.fr , CA)2,t! LtO —

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, la Corte di assise d'appello di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'istanza di riconoscimento del vincolo della continuazione, ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen., tra i reati giudicati con sette sentenze irrevocabili, proposta nell'interesse di Cristofaro Dell'Aversano. Ritenuto che il motivo unico di ricorso (violazione dell'art. 81 comma secondo cod. pen. e vizio di motivazione), pur alla luce delle ulteriori argomentazioni di cui alla memoria difensiva, fatta pervenire tempestivamente, rappresenta doglianza in fatto, peraltro in parte riproduttiva dell'istanza, con argomenti che il giudice dell'esecuzione ha affrontato e risolto con ragionamento non manifestamente illogico ed immune da vizi.

Reputato, invero, che il riconoscimento del vincolo della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, di un'approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori e che grava sul condannato, che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato, l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580). Considerato che la verifica deve riguardare i concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio—temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita e il fatto che, al momento della commissione del primo reato, i successivi fossero stati programmati, almeno nelle loro linee essenziali, non essendo sufficiente, a tal fine, valorizzare la presenza di taluno degli indici suindicati, se i successivi reati risultino, comunque, frutto di determinazione estemporanea (Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074) o espressione di abitualità delle condotte. Ritenuto, altresì, che grava sul condannato che invochi l'applicazione della disciplina del reato continuato l'onere di allegare elementi specifici e concreti a sostegno, non essendo sufficiente il mero riferimento alla contiguità cronologica degli addebiti e all'identità dei titoli di reato, in quanto indici in sé sintomatici, non di attuazione di un progetto criminoso unitario, quanto di un'abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente consumazione degli illeciti (tra le altre, Sez. 1, n. 35806 del 20/04/2016, D'Amico, Rv. 267580).

Rilevato, che il provvedimento censurato ha chiarito, con valutazione di merito, dunque incensurabile in questa sede, come gli indici emersi non confortino la conclusione della sussistenza della dimostrazione che ab initio l'intera serie dei fatti giudicati con tutte le sentenze, fosse stata, pur nelle grandi linee, programmata (cfr. penultima pagina dell'ordinanza), abbracciando, anzi, la richiesta principale, tutte le pronunce relative ai reati attuati da Dell'Aversano dal momento della sua adesione al clan dei casalesi, per oltre un ventennio.

Considerato, inoltre, che il Giudice dell'esecuzione ha rilevato l'ampio contesto temporale in cui le condotte sono state poste in essere, la non omogeneità dei fatti ascritti al ricorrente e l'estemporaneità delle condotte omicidiarie, peraltro relative ad agguati che avevano visto la loro scaturigine da necessità del tutto contingenti, con particolare riferimento all'omicidio di Della Volpe, individuato come portatore di propositi scissionisti, dunque non preventivabile al momento dell'adesione di Dell'Aversano al clan. Ritenuto, in definitiva, la motivazione in linea con la giurisprudenza di questa Corte, in tema di continuazione, secondo la quale (Sez. 6, n. 4680 del 20/01/2021, Raiano, Rv. 280595;

Sez. 5, n. 54509 del 08/10/2018, Lo Giudice, Rv. 275334; 6, n. 13085 del 03/10/2013, dep. 2014, Amato, Rv. 259481) non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al suo rafforzamento, non erano programmabili perché legati a circostanze ed eventi contingenti e occasionali. Considerato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 20