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Ordinanza — n. 48887/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to defendant's failure to timely notify detention in abbreviated trial.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48887/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Cristian De Lisa inadmissible and ordered him to pay costs. The appellant argued violations of procedural articles regarding his detention status and erroneous sentencing. The court ruled that in abbreviated trials, the detained defendant bears the burden to timely notify their inability to appear, which was not done here.

Regesto Legislator

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Art. 178, comma 1, 179 cod. proc. pen.; Art. 131-bis cod. pen.: In abbreviated criminal proceedings, a detained defendant must timely notify the court of their detention and refusal to appear; failure to do so precludes the court from ordering translation or adjournment, and the appeal is inadmissible for non-compliance.

Parole chiave

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abbreviated criminal trial detained defendant notification inadmissible appeal burden of proof detention procedural violation notifica del cambiamento d'indirizzo notificazione viziata domicilio conosciuto

Disposizioni normative citate

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Art. 178, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 179 cod. proc. pen.
Art. 131-bis cod. pen.
(primo motivo), nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione (secondo motivo).
art. 131-bis cod. pen
(primo motivo), nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 102 cod. proc. pen
21 del 19/7/2012, Bell'Arte) evidenzia che, in quella sede, era stato soltanto dedotta la mancata traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, evidentemente non richiesta in precedenza rispetto a quella data, né risulta invocato, dal difensore designato ai sensi dell'art. 102 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010
Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv.
Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014
Sez. 6, n. 29833 del 02/07/2012
259936 Sez. 6, n. 29833 del 02/07/2012, Marchetta, Rv.
Sez. U, del 31/10/2001
Sez. U, del 31/10/2001, Policastro, Rv.
Sez. U, n. 21 del 19/07/2012
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LISA CRISTIAN nato a EBOLI il 13/05/1989 avverso la sentenza del 17/03/2023 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di Cristian De Lisa, alla pena ritenuta di giustizia, ~dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale in sede, in relazione ai reati di detenzione illecita di un'arma clandestina, di 28 munizioni e di ricettazione della detta arma: Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore, avv. G. Russo, deducendo violazione degli artt. 178, comma 1, 179 cod. proc. pen. (primo motivo), nonché erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen. e vizio di motivazione (secondo motivo).

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto, in relazione al primo motivo, si osserva che si tratta di procedimento definito nelle forme del rito abbreviato, nel quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte, la presenza dell'imputato non è necessaria e, pertanto, è onere dello stesso, ove detenuto (nella specie, per altra causa), comunicare il proprio legittimo impedimento e la volontà di comparire all'udienza, onde, in mancanza di tale comunicazione, il giudice non è tenuto a disporre la traduzione o a rinviare l'udienza (Sez. 2, n. 27245 del 02/05/2019, Rv. 276658 — 01).

Ritenuto, infatti, che nel giudizio camerale di appello non vige la regola generale secondo la quale l'imputato detenuto non ha alcun onere di comunicare al giudice il suo stato di detenzione, il quale di per sé, comunque risulti (o appaia probabile), determina l'obbligo del giudice di rinviare l'udienza e di disporre la traduzione, salvo esplicita rinunzia a comparire, bensì vige proprio la regola opposta, ossia che l'imputato detenuto ha l'onere di comunicare al giudice di appello la sua volontà di comparire (cfr. Sez. U, n. 35399 del 24/06/2010, F., Rv. 247836).

Considerato, inoltre, che l'onere, a carico dell'imputato detenuto, di comunicare la propria volontà di partecipare all'udienza camerale d'appello, per far sorgere il diritto a partecipare, deve essere adempiuto con tempestività, ossia con una comunicazione trasmessa in modo tale da permettere la traduzione dell'imputato (Sez. 6, n. 36128 del 13/05/2014, Pipolo, Rv. 259936 Sez. 6, n. 29833 del 02/07/2012, Marchetta, Rv. 253255). Rilevato che, invece, nel caso al vaglio, secondo la stessa prospettazione difensiva, detta comunicazione è avvenuta soltanto all'udienza di discussione del processo e che l'esame del verbale di udienza (consentito per la qualità dell'eccezione formulata:

Sez. U, del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092; Sez. U, n. 21 del 19/7/2012, Bell'Arte) evidenzia che, in quella sede, era stato soltanto dedotta la mancata traduzione dell'imputato detenuto per altra causa, evidentemente non richiesta in precedenza rispetto a quella data, né risulta invocato, dal difensore designato ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen., il rinvio della trattazione per impedimento a comparire. Considerato, quanto al secondo motivo di ricorso, che questo si appalesa manifestamente infondato, tenuto conto dell'ineccepibile motivazione della Corte di appello (cfr. p.

4) che rimarca, quanto alla dedotta speciale tenuità dell'offesa, che la pistola detenuta, pur se di scarsa capacità lesiva, era risultata funzionante, che questa era dotata del relativo munizionamento e che lo stesso imputato si trovava, al momento dell'accertamento dei fatti, in evidente stato di alterazione. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui esposto, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consi