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Ordinanza — n. 48883/2023 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 48883/2023 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48883/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Turiano avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto l'istanza di consegna di un orologio marca Omola, spedito al detenuto in regime differenziato dalla famiglia, unitamente al pacco postale, in quanto ritenuto non conforme al tipo consentito. Rilevato che i motivi addotti avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore, Avv. T. Celi (vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, erronea applicazione del dettato normativo e violazione degli artt. 35-bis, 41-bis Ord. pen., 6 CEDU, 666 cod. proc. pen., circolare Dap del 2 ottobre 2017) sono manifestamente infondati, in quanto devolvono censure inerenti ad asserita mancanza grafica della motivazione del provvedimento reclamato dinanzi al Tribunale di sorveglianza (motivo 1), critica reiterativa di quella proposta con il reclamo e decisa dal Tribunale con valutazione di merito, non censurabile nella presente sede anche perché il ricorrente non illustra in quale parte l'asserita mancata comprensione del provvedimento adottato, perché scritto .a mano dal magistrato, avrebbe leso il diritto di difesa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 48883/2023 — snpen · Corte di Cassazione: SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE; e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Turiano avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto l'istanza di consegna di un orologio marca Omola, spedito al detenuto in regime differenziato dalla famiglia, unitamente al pacco postale, in quanto ritenuto non conforme al tipo consentito. Rilevato che i motivi addotti avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore, Avv. T. Celi (vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, erronea applicazione del dettato normativo e violazione degli artt. 35-bis, 41-bis Ord. pen., 6 CEDU, 666 cod. proc. pen., circolare Dap del 2 ottobre 2017) sono manifestamente infondati, in quanto devolvono censure inerenti ad asserita mancanza grafica della motivazione del provvedimento reclamato dinanzi al Tribunale di sorveglianza (motivo 1), critica reiterativa di quella proposta con il reclamo e decisa dal Tribunale con valutazione di merito, non censurabile nella presente sede anche perché il ricorrente non illustra in quale parte l'asserita mancata comprensione del provvedimento adottato, perché scritto .a mano dal magistrato, avrebbe leso il diritto di difesa.

Parole chiave

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osservanza dei termini opposizione al marchio ostacoli tecnici decadenza legale divieto di dissimulare il proprio viso marchio di garanzia
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TURIANO FRANCESCO nato a MESSINA il 04/10/1984 avverso l'ordinanza del 13/04/2023 del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha rigettato il reclamo proposto da Francesco Turiano avverso il provvedimento con il quale il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva respinto l'istanza di consegna di un orologio marca Omola, spedito al detenuto in regime differenziato dalla famiglia, unitamente al pacco postale, in quanto ritenuto non conforme al tipo consentito. Rilevato che i motivi addotti avverso l'ordinanza, a mezzo del difensore, Avv. T. Celi (vizio di motivazione, anche sotto il profilo del travisamento, erronea applicazione del dettato normativo e violazione degli artt. 35-bis, 41-bis Ord. pen., 6 CEDU, 666 cod. proc. pen., circolare Dap del 2 ottobre 2017) sono manifestamente infondati, in quanto devolvono censure inerenti ad asserita mancanza grafica della motivazione del provvedimento reclamato dinanzi al Tribunale di sorveglianza (motivo 1), critica reiterativa di quella proposta con il reclamo e decisa dal Tribunale con valutazione di merito, non censurabile nella presente sede anche perché il ricorrente non illustra in quale parte l'asserita mancata comprensione del provvedimento adottato, perché scritto .a mano dal magistrato, avrebbe leso il diritto di difesa.

Considerato, inoltre, che il ricorso prospetta violazioni di norme processuali e prospettazione di enunciati ermeneutici in palese contrasto con gli atti processuali e, comunque, con la costante giurisprudenza di legittimità (motivi 2 e 3). Rilevato, infatti, quanto al secondo motivo che è consentita l'adozione di provvedimenti de plano da parte del Magistrato di sorveglianza in caso di inammissibilità del reclamo in ragione della manifesta infondatezza delle questioni prospettate, ai sensi dell'art. 666, comma 2, cod. proc. pen. senza contraddittorio, sempre che la relativa statuizione non implichi alcun giudizio di merito e apprezzamento discrezionale (Sez. 1, n. 32279 del 29/3/2018, Focoso, Rv. 273714;

Sez. 1, n. 35045 del 18/4/2013, Giuffrida, Rv. 257017) e tale evenienza è contrastata dal ricorrente, nel caso al vaglio, con argomenti generici. Considerato, altresì, quanto al terzo motivo, che in ogni caso, la principale ratio decidendi del provvedimento del Tribunale di sorveglianza attiene alla sostanziale diversità dell'orologio (marca Omola) spedito al detenuto in regime differenziato, rispetto al tipo (marca Swatch) consentito secondo il Regolamento interno dell'istituto penitenziario e che tale parte della decisione non è attinta da specifica critica, incentrandosi il motivo di ricorso sull'impossibilità, in sede di reclamo davanti al magistrato di sorveglianza (deciso de plano) di provare che le viti apposte alla cassa dell'orologio spedito al detenuto erano solo estetiche e che l'oggetto era trasparente e, pertanto, non poteva contenere alcunché.Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la condanna al pagamento delle spese ptocessuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Consigl