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Ordinanza — n. 48881/2023 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal as inadmissible due to generic lack of motivation and failure to specify legal grounds.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 48881/2023 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal by Luigi Giannotta inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Giannotta challenged his conviction for alleged defects in the lower court's reasoning and incorrect application of evidence rules. The court rejected these claims because the appeal was manifestly unfounded, citing a lack of specific factual and legal arguments required for admissibility.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it merely censures the lack of contradiction or obvious illogic in the reasoning without specifying the factual and legal grounds for the criticism.

Parole chiave

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inadmissible appeal defect of motivation lack of contradiction generic legal criticism Court of Cassazione Italian criminal procedure court costs and fine testimonianze contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 1, lett. b) c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Corte cost. n. 186 del 2000
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIANNOTTA LUIGI nato a TARANTO il 19/08/1989 avverso la sentenza del 28/11/2022 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di TARANTOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BARBARA CALASELICE;

RITENUTO IN FATTO

e IN DIRITTO Considerato che la Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto, ha confermato la condanna pronunciata nei confronti di Luigi Giannotta alla pena ritenuta di giustizia, dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Taranto in data 7 aprile 2022. Rilevato che avverso la sentenza ricorre l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, Avv. M. Scavo, deducendo vizio di motivazione ed erronea applicazione del dettato normativo circa la valutazione delle prove ai fini dell'affermazione della responsabilità del Giannotta.

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto devolve censura di asserito difetto di contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione che non si evince dal contenuto del provvedimento impugnato (cfr. pag. 1 della sentenza) e che, comunque, quanto alla dedotta inosservanza di norme di legge, è generico perché non specifica le ragioni, in fatto e in diritto, della censura devoluta a questa Corte. Ritenuto che deriva, da quanto sin qui rilevato, l'inammissibilità del ricorso, cui segue la cOndanna al pagamento delle spese processuali e, valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000) al versamento di una somma, in favore della Cassa delle ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 settembre 2023 Il Cons